|
|
In quanto
federazione di 40 organizzazioni per i diritti umani, per il
FORUM PER I DIRITTI UMANI (Forum Menschenrechte) è
importante rinforzare i diritti degli individui di fronte al
crescente potere delle istituzioni dell'Unione
Europea.
Efficacia
giuridica
La tutela dei diritti
fondamentali può esservi solo con una Carta dei diritti
che sia senz'altro vincolante per tutti gli organi ed
autorità dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ciò
vale anche con riguardo agli ambiti futuri della politica estera
e di sicurezza comune, e della politica interna e della
giustizia. Così, ad esempio, nell'ambito della politica
militare deve essere tutelata la libertà dell'obiezione di
coscienza. La Carta dei diritti deve essere ovviamente approvata
in forma di trattato, in modo che i diritti dell'uomo e del
cittadino che essa fissa siano giustiziabili di fronte ai
tribunali nazionali e, da ultimo, dalla Corte di Giustizia
dell'UE, a cui i cittadini hanno accesso diretto. Una mera
proclamazione della Carta dei Diritti Fondamentali, senza effetti
giuridici vincolanti, sarebbe controproducente e non
contribuirebbe alla desiderata identificazione di uomini e donne
nell'Unione Europea. Si deve mirare ad assicurare la gran parte
dei diritti della Carta ad ogni persona, limitando soltanto pochi
diritti ai soli cittadini dell'Unione.
Rinforzare la
tutela dei diritti fondamentali
La formulazione di
una Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino per il XXI secolo
non può rinunciare a considerare i problemi ed i pericoli
del nostro tempo, come i problemi ambientali,
l'autodeterminazione informativa, la biotecnologia e la genetica.
Una mera codificazione di diritti fondamentali già
esistenti non è perciò sufficiente. Non si possono
per questo dimenticare le conquiste del passato. Vogliamo anche
richiamare l'attenzione su quattro ambiti in cui, allo stato
attuale, v'è il rischio di regredire:
1) i diritti umani in
materia economica, sociale e culturale;
2) il diritto delle
persone all'asilo;
3) il divieto della
pena di morte,
4) i diritti delle
minoranze.
I diritti
dell'uomo in materia economica, sociale e
culturale
L'indivisibilità dei diritti umani fa
parte dei fondamenti dell'idea di "diritti dell'uomo" a cui
mirano le dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo. In
continuità con questa tradizione, nella Conferenza sui
diritti dell'uomo di Vienna (1993) si è stabilito. "Tutti
i diritti dell'uomo sono universali, indivisibili, si
condizionano a vicenda e dipendono l'uno dall'altro". Questo
accordo fondamentale ha portato negli ultimi anni ad un grande
rinforzamento del riconoscimento dei diritti dell'uomo in materia
economica, sociale e culturale. Nelle nuove Costituzioni degli
ultimi quindici anni, i diritti dell'uomo in campo economico e
sociale sono integrati in modo chiaro e sullo stesso piano degli
altri.
Lo Stato, in questa
direzione, ha obblighi da tre punti di vista: l'obbligo di
rispetto, l'obbligo di tutela, l'obbligo di prestazione.
Poiché il diritto della Comunità è
essenzialmente sovraordinato al diritto nazionale, è
decisamente urgente che gli organi legislativi ed esecutivi,
dell'Unione e degli Stati membri, siano vincolati al rispetto dei
diritti economici, sociali e culturali. Il rispetto di questi
diritti dell'uomo dev'essere anche fondamento delle relazioni con
cittadini di Stati terzi, e questi diritti devono essere
azionabili chiunque, anche se non cittadino. Le persone
socialmente svantaggiate hanno il diritto ad uno speciale
sostegno. Il fine dev'essere quello di considerare i diritti
dell'uomo in campo sociale, economico e culturale come metro per
l'azione politica, sul piano nazionale come su quello europeo.
Perché ciò sia possibile, i diritti umani in campo
economico, sociale e culturale debbono divenire parte integrante
della Carta dei Diritti Fondamentali, sulla base del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali.
Il diritto
d'asilo
La questione del
metro per l'azione politica si pone ora particolarmente per gli
sviluppi della politica comune degli interni e della giustizia. I
fondamenti di questa politica sono offerti dal Trattato di
Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999. Entro il 2004
le parti più importanti della politica dell'asilo e delle
migrazioni saranno di spettanza del diritto comunitario, che
vincolerà anche a questo riguardo gli Stati
membri.
Se il Parlamento Europeo continuerà ad avere solo un ruolo consultivo, le limitate possibilità di controllo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea continuerà l'intollerabile situazione per cui i Governi fanno le leggi nel Consiglio Europeo, e le eseguono nei propri Stati, senza esser soggetti ad alcun controllo democratico.
Le norme internazionali in materia di rifugiati si sono sviluppate nonostante numerose resistenze da parte degli Stati. Se, come nel caso dell'Unione Europea, si vuole rendere la tutela dei rifugiati dipendente dalla sola volontà politica statale o governativa, vuol dire che se ne programma il pratico svuotamento. Devono porsi al centro il quadro di riferimento internazionale del diritto dei rifugiati, ed il rango superiore della tutela internazionale dei rifugiati come forma particolare della generale tutela dei diritti umani. La Convenzione di Ginevra, ratificata da 137 Stati, è definita a ragione la Magna Charta del diritto dei rifugiati. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati. Questo standard minimo internazionale è inoltre la base della configurazione europea del diritto d'asilo dei rifugiati. Nell'incontro straordinario al vertice, tenutosi a Tampere, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno "convenuto di collaborare ad un sistema comune di asilo, che si basi sull'applicazione illimitata e complessiva della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati".
Un diritto d'asilo
che goda della garanzia dei diritti fondamentali, ed una garanzia
di tutela giuridica sono la migliore garanzia perché
l'Unione Europea ed i suoi Stati membri mantengano i propri
obblighi internazionali. La garanzia di ricorso giudiziario
è la spina dorsale del moderno Stato di diritto.
Annoverare il diritto d'asilo per i rifugiati nella Carta dei
Diritti fondamentali dell'UE è la migliore assicurazione
del fatto che l'Unione manterrà le proprie promesse. Il
testo della Carta deve in ogni caso contenere un esplicito
riferimento alla Convenzione di Ginevra per i
rifugiati.
Il divieto della
pena di morte e della tortura
Altrettanto
esplicitamente, ed in qualità di diritti dell'uomo, devono
essere stabiliti il divieto della pena di morte e della tortura;
indipendentemente da speculazioni sulla reintroduzione della pena
di morte. Con una Carta dei Diritti Fondamentali che non
contenesse esplicitamente un simile divieto, l'Unione
influenzerebbe negativamente le iniziative per la più
ampia eliminazione della pena di morte e della
tortura.
I diritti delle
minoranze
"Nessuno può
essere avvantaggiato o svantaggiato per la propria razza,
origine, nazionalità, lingua, per il sesso, l'età,
l'identità sessuale, la provenienza o la posizione
sociale, per le sue convinzioni religiose, politiche e di altra
natura". I particolari bisogni delle minoranze devono entrare
nella Carta dei Diritti Fondamentali, nel segno della
parità. Assai spesso, ancora oggi, le minoranze sono
vittime di discriminazioni, che vanno dall'intolleranza
all'annientamento fisico. Alfa ed omega della tutela delle
minoranze è il principio della parità di
trattamento. Il divieto di discriminazione che ne deriva deve
valere allo stesso modo sia per i cittadini e le cittadine
dell'Unione, come per i cittadini di Stati terzi. Rettamente
intesa, la parità di trattamento significa che le persone
che hanno subito degli svantaggi per la propria appartenenza ad
una minoranza, hanno diritto ad un particolare sostegno.
Ciò vale per tutte le minoranze: etniche, linguistiche,
religiose e sociali.
Questioni irrisolte,
quali il mancato riconoscimento delle minoranze linguistiche, vi
sono sia negli Stati membri dell'Unione, sia nei Paesi candidati
a farvi ingresso. La comprensione dei diritti delle minoranze
nella Carta dei diritti fondamentali segnalerebbe chiaramente che
la futura politica dell'Unione mira alla tutela delle minoranze e
d al principio di non discriminazione. Quest'ultimo include in
particolare sia il rispetto e la tutela, sia la promozione delle
lingue minoritarie.
|