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Art.
1.
1.La lingua ufficiale della Repubblica é
l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio
linguistico e culturale della lingua italiana, promuove
altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture
tutelate dalla presente legge.
Art.
2.
1.In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione
e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli
organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la
lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Art.
3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e
subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle
minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge
é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni
interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei
cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni
stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi
comuni.
2.Nel caso in cui non sussista alcuna delle due
condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale
insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco
di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci
fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita
consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le
modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui
all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o
regionali diversi, esse possono costituire organismi di
coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati
hanno facoltà di riconoscere.
Art.
4.
1.Nelle scuole materne dei comuni di cui
all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso
della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza
per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole
elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é
previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento
di insegnamento.
2.Le istituzioni scolastiche elementari e
secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti
dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale
e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare
l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche
sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le
modalità di svolgimento delle attività di
insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle
comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie,
nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e
le modalità di impiego di docenti
qualificati.
3.Le medesime istituzioni scolastiche di cui al
comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15
marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore
degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma
10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme
associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della
presente legge e perseguono attività di formazione e
aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline.
A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata
legge n. 59 del 1997.
4.Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono
realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi
delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive
reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità
stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.
Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5
dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle
priorità aggiuntive di cui al presente
comma.
5.Al momento della preiscrizione i genitori
comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art.
5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri
decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure
contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e
delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della
presente legge. Per la realizzazione dei progetti é
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro
sessanta giorni.
Art.
6.
1.Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università delle regioni
interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari
stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa
l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui
all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e
le attività culturali e formative a sostegno delle
finalità della presente legge.
Art.
7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei
consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale
dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli
organismi medesimi, la lingua ammessa a
tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
altresí ai consiglieri delle comunità montane,
delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano
comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a
tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento
della popolazione interessata.
3.Qualora uno o piú componenti degli organi
collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la
lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata
traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano
redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli
atti e le deliberazioni redatti in lingua
italiana.
Art.
8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio
comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio
del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a
questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di
atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali
nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando
il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua
italiana.
Art.
9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei
comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici
delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della
lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma
sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello
Stato.
2.Per rendere effettivo l'esercizio delle
facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a
garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere
alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A
tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una
dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal
1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa,
sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
interessate.
3.Nei procedimenti davanti al giudice di pace
é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di
procedura penale.
Art.
10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai
toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare
l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi
locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e
residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i
nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in
passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della
minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata
documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria.
Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti
degli interessati che non siano maggiorenni o che, se
maggiorenni, abbiano prestato il loro
consenso.
2.Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve
indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é
presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il
quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola
di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora
ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di
ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa
famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto.
Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento
puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla
comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che
decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento
é esente da spese e deve essere concluso entro novanta
giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni
interessati provvedono alle annotazioni conseguenti
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi
sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre
amministrazioni competenti.
Art.
12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio
sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresí
stipulare apposite convenzioni con la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per
trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a
tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e
televisive regionali della medesima società
concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono
stipulare appositi accordi con emittenti
locali.
3.La tutela delle minoranze linguistiche
nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di
competenza dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte
salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
Art.
13.
1.Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di
loro competenza, adeguano la propria legislazione ai
princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le
disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano
condizioni piú favorevoli per le minoranze
linguistiche.
Art.
14.
1.Nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi
linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni
ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a
criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di
stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che
utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per
le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che
abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze
linguistiche.
Art.
15.
1.Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma
1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per
l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo
complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal
1999.
2.L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle
previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é
subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al
medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del
comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruità della spesa.
Art.
16.
1.Le regioni e le province possono provvedere, a
carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla
creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni
linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla
presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni
autonome delle istituzioni culturali locali già
esistenti.
Art.
17.
1. Le norme
regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima,
sentite le regioni interessate.
Art.
18.
1.Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione
delle disposizioni piú favorevoli previste dalla presente
legge é disciplinata con norme di attuazione dei
rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti
nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2.Fino all'entrata in vigore delle norme di
attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il
cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art.
19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme
che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e
perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati
esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui
all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini
delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica
d'origine.
2. Il Ministero degli
affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al
fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità
di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere
all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica
favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche
nell'ambito dei programmi dell'Unione
europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una
relazione in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti
previsti dal presente articolo.
Art.
20.
1.All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a
lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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