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Gli Stati membri
del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della
presente Convenzione quadro,
Considerando che il
fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una maggiore
unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e di
conseguire gli. ideali ed i principi che rappresentano il loro
patrimonio comune;
Considerando che uno
dei mezzi per raggiungere questo fine è la salvaguardia e
l'ulteriore sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
Desiderando dar
seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli
Stati Membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9
ottobre 1993;
Determinati a
proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali sui loro
rispettivi territori;
Considerando che le
vicissitudini della storia europea hanno mostrato che la
protezione delle minoranze nazionali è essenziale per la
stabilità, la sicurezza democratica e la pace del
continente;
Considerando che una
società che si vuole pluralista e genuinamente democratica
deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale,
linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale ma anche creare condizioni appropriate che le
consentano di esprimere, di preservare e di sviluppare questa
identità,
considerando che la
creazione di un clima di tolleranza, e di dialogo e necessaria
per consentire alla diversità culturale di essere fonte e
fattore non di divisione, bensì di arricchimento per
ciascuna società;
Considerando che la
realizzazione di una Europa tollerante e prospera non dipende
solo dalla cooperazione tra Stati ma si basa su una cooperazione
transfrontaliera tra collettività locali, e regionali che
non pregiudichi la costituzione, e l'integrità
territoriale di ciascun Stato;
In considerazione
della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali e relativi
Protocolli;
In considerazione
degli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali
contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle Nazioni
Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare quello di
Copenhagen del 29 giugno 1990,
Determinati a definire
i principi da rispettare e gli obblighi che ne derivano per
assicurare, in seno agli Stati mèmbri ed agli altri Stati
che divengano Parti del presente strumento, la protezione
effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e
libertà delle persone appartenenti a tali minoranze
secondo il disposto di legge e nel rispetto dell'integrità
territoriale e della sovranità nazionale degli
Stati;
Determinati ad attuare
i principi enunciati nella presente Convenzione quadro per mezzo
di legislazioni nazionali e di politiche governative
appropriate,
Hanno convenuto quanto segue:
Sezione I
Articolo
1
La protezione delle
minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle
persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante
della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto
tale rientra nella portata della cooperazione
internazionale.
Articolo
2
Le norme della
presente Convenzione quadra saranno applicate in buona fede, in
uno spirito di comprensione e di tolleranza nonché nel
rispetto dei principi di buon vicinato, di relazioni amichevoli e
di cooperazione tra gli Stati.
Articolo
3
1 - Ogni persona che
appartiene ad una minoranza nazionale ha diritto di scegliere
liberamente se essere trattata o non trattata in quanto tale e
nessuno svantaggio dovrà risultare da questa"scelta o
dall'esercizio dei diritti ad essa connessi.
2 - Le persone
appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare
individualmente ed in comunità con altre persone, i
diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati
nella presente Convenzione quadro.
Sezione II
Articolo
4
1 - Le Parti si
impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto all'uguaglianza davanti alla legge
e ad una uguale protezione della legge. A tal fine, è
vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza"ad una
minoranza nazionale.
2 - Le Parti si
impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di
promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale,
politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le
persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle
appartenenti, alla maggioranza. A tale riguardo, esse terranno
debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che
appartengono a minoranze nazionali.
3 - Le misure adottate
in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come
atti discriminatori.
Articolo
5
1 - Le Parti
s'impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle
persone che appartengono a minoranze nazionali, di conservare e
di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi
essenziali della loro identità quali la religione, la
lingua, le tradizioni ed il patrimonio
culturale.
2 - Fatte salve le
misure adottate nell'ambito di una politica generale
d'integrazione, le Parti si astengono da.ogni politica o prassi
mirante all'assimilazione di persone appartenenti a minoranze
nazionali contro la loro volontà, e proteggono queste
persone da ogni azione volta a tale
assimilazione.
Articolo
6
1 - Le Parti
incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo
interculturale, ed adotteranno misure effettive per promuovere il
rispetto e la comprensione reciproca, nonché la
cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio,
a prescindere dalla loro identità etnica, culturale,
linguistica o religiosa, in particolare nel settore
dell'istruzione, della cultura e dei mezzi
d'informazione.
2 - Le Parti
s'impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le
persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di
discriminazione, di ostilità o di' violenza in ragione
della loro identità etnica, culturale, linguistica o
religiosa.
Articolo
7
Le Parti assicureranno
che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale
siano rispettati i diritti alla libertà di riunione
pacifica, alla libertà di associazione, alla
libertà di espressione ed alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione.
Articolo
8
Le Parti s'impegnano a
riconoscere ad ogni persona appartenente ad. una minoranza
nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue
convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni
religiose, organizzazioni ed associazioni.
Articolo
9
1 - Le Parti
s'impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di
espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza r,
nazionale comporta la libertà di opinione e la
libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee
nella sua lingua , minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una
pubblica autorità e senza badare a frontiere. Le Parti
faranno in modo nell'ambito del loro ordinamento legislativo, che
le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano
discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi
d'informazione.
2 - Il paragrafo 1 non
impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione
non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le emittenti
radiofoniche e televisive o le imprese
cinematografiche.
3 Le Parti non
frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di
stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali.
Nell'ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse
concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali,
in tutta la misura del possibile ed in considerazione delle
disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di creare
e di utilizzare propri mezzi d'informazione.
4 - Nell'ambito del
loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati
provvedimenti per agevolare alle persone appartenenti minoranze
nazionali l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di
promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo
culturale.
Articolo
10
1 - Le Parti
s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza
impedimenti la sua lingua minoritaria in privato ed in pubblico,
oralmente e per iscritto.
2 - Nelle zone
geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono
insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali
persone ne facciano richiesta e sempre la richiesta corrisponda
ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare
per quanto possibile le condizioni che consentano di
utilizzare•la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste
persone e le autorità amministrative.
3 - Le Parti
s'impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente
ad una minoranza nazionale di essere informata nel più
breve termine ed in- una- lingua che a lei è comprensibile
dei motivi del suo arresto, della natura e della causa
dell'accusa che gli viene rivolta, nonché di difendersi in
questa lingua se del" caso con l'assistenza gratuita di
un'interprete
Articolo
11
1 - Le Parti, si
impegnano a riconoscere ad ogni persona-appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto di utilizzare i suoi nomi ed il
suo cognome (patronimico) nella lingua minoritaria nonché
il suo diritto al loro riconoscimento ufficiale secondo le
modalità previste dall'ordinamento di dette
Parti.
2 - Le Parti si
impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto di esporre al pubblico nella sua
.lingua minoritaria, insegne, scritte ed altre informazioni di
carattere privato.
3 - Nelle regioni
tradizionalmente abitate da un numero sostanziale di persone
appartenenti ad una minoranza nazionale le Parti, nell'ambito del
loro sistema legislativo compresi se del caso accordi con altri
Stati, faranno ogni sforzo, in considerazione delle loro
specifiche condizioni, per affiggere anche nella lingua
minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle
strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico
qualora vi sia una domanda sufficiente per tali
indicazioni.
Articolo
12
1 - Le Parti
adotteranno se del caso .misure nel settore dell'istruzione e
della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della
storia,- della lingua e della religione delle loro minoranze
.nazionali e della maggioranza.
2 - In questo contesto
le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di
formazione per gli insegnanti nonché per quanto attiene
all' accesso ai testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra
studenti ed insegnanti di comunità
diverse.
3 - Le Parti
s'impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per
le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto
attiene all'accesso all'istruzione a tutti i
livelli.
Articolo
13
1 - Nell'ambito del
loro sistema d'istruzione le Parti riconoscono alle persone
appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e di
gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di
formazione.
2 - L'esercizio di
questo diritto non comporta alcun obbligo finanziario per le
Parti.
Articolo
14
1 - Le parti
s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una
minoranza nazionale il diritto all'apprendimento della sua lingua
minoritaria.
2 - Nelle zone
geografiche dove persone appartenenti .a minoranze nazionali sono
insediate per tradizione o in numero sostanziale, nel caso che vi
sia una domanda sufficiente le Parti faranno in modo, per quanto
possibile e nell'ambito del loro sistema d'istruzione, che le
persone appartenenti a tali minoranze abbiano, la
possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di
ricevere un insegnamento in questa lingua.
3 - II paragrafo 2 del
presente articolo sarà applicato senza pregiudizio del
l'apprendimento, della lingua ufficiale o dell'insegnamento in
detta lingua.
Articolo
15
Le Parti s'impegnano a
creare le condizioni necessario per la partecipazione effettiva
delle persone appartenenti a minoranze nazionali alla vita
culturale sociale ed economica, nonché agli affari
pubblici, in particolare a quelli che li
concernono.
Articolo
16
Le Parti si asterranno
dal prendere misure che modificano le proporzioni della
popolazione in zone geografiche abitate da persone appartenenti a
minoranze nazionali, tali ' da pregiudicare i diritti e le
libertà derivanti dai principi enunciati nella presente
Convenzione quadro.
Articolo
17
1 - Le Parti si
impegnano a non interferire con il diritto delle persone
appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere,
liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle
frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri
Stati,. in particolare con persone con cui hanno ih comune
l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o
un patrimonio culturale.
2 - Le Parti
s'impegnano a non ostacolare il diritto delle persone
appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori di
organizzazioni non governative a livello sia nazionale che
internazionale
Articolo
18
1 - Le Parti si
sforzeranno di concludere, ove necessario, accordi bilaterali e
multilaterali con altri Stati, in particolare con gli Stati
limitrofi, per assicurare la protezione delle persone
appartenenti alle minoranze nazionali
interessate".
2 - Se del caso, le
Parti adotteranno provvedimenti adatti a incoraggiare la
cooperazione transfrontaliera.
Articolo
19
Le Parti s'impegnano a
rispettare e ad attuare i principi contenuti nella presente
Convenzione quadro apportandovi unicamente le
limitazioni,-restrizioni o deroghe previste.negli strumenti
giuridici 'internazionali in.. particolare..-: nella Convenzione
per la_ Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali e relativi Protocolli, - nella misura in cui
attengono ai diritti ed alle libertà che scaturiscono da
detti principi
Sezione III
Articolo
20
Nell'esercizio dei
diritti e delle libertà che scaturiscono dai principi
enunciati nella presente Convenzione quadro, le persone
appartenenti ad una minoranza nazionale rispettano la
legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli
delle persone appartenenti alla maggioranza o ad altre
minorità nazionali.
Articolo
21
Nessuna delle
norme.della presente Convenzione quadro sarà interpretata
nel senso di implicare per qualsiasi individuo il diritto ad
intraprendere un'attività o a compiere atti contrastanti
con i principi fondamentali del diritto internazionale, in
particolare con Ineguaglianza sovrana l'integrità
territoriale e l'indipendenza politica degli
Stati.
Articolo
22
Nessuna disposizione
della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel
senso di limitare o di pregiudicare i diritti dell'uomo e le
libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle
leggi delle Parti Contraenti o a nonna di ogni' altra convenzione
di cui una Parte contraente è parte.
Articolo
23
I diritti e le
libertà che scaturiscono dai principi enunciati nella
presente Convenzione quadro, nella misura in cui sono soggetti a
disposizioni, corrispondenti nella Convenzione per la Protezione
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e nei
relativi Protocolli si -intenderanno come conformi a dette
disposizioni.
Sezione IV
Articolo
24
1 - Il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa controlla e segue l'attuazione
della presente Convenzione quadro effettuata dalle Parti
Contraenti.
2 - Le Parti che non
sono mèmbri del Consiglio d'Europa parteciperanno al
meccanismo di attuazione secondo modalità da
determinare.
Articolo
25
1 - Entro il temine di
un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente
Convenzione quadro per una Parte Contraente, quest'ultima
trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa
informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro
tipo che avrà adottato per dare effetto ai principi
enunciati nella presente Convenzione quadro.
2 - In seguito,
ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale
periodicamente ed ogni qualvolta il Comitato dei Ministri ne
faccia domanda, ogni altra informazione attinente all'attuazione
della presente Convenzione quadro.
3 Il Segretario
Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione
comunicata in conformità alle disposizioni del presente
articolo.
Articolo
26
1 - Nel valutare
l'adeguatezza delle .misure prese dalle Parti per dare effetto ai
princìpi enunciati nella presente Convenzione quadro, il
Comitato dei Ministri sarà assistito da un Comitato
consultivo i cui mèmbri possiedono uria competenza
riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze
nazionali.
2 - La composizione di
detto comitato consultivo nonché le sue procedure sono
stabilite dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno a
decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione
quadro.
Sezione V
Articolo
27
La presente
Convenzione quadro è aperta alla firma degli Stati
mèmbri del Consiglio d'Europa. Fino alla ' data in cui
entra in vigore, la Convenzione è aperta anche alla firma
di ogni altro Stato invitato a firmare dal Comitato dei Ministri.
Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Articolo
28
1 - La presente
Convenzione quadro entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la
data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa
avranno espresso il loro consenso - ad essere Parti della
Convenzione quadro secondo le disposizioni
dell'articolo
2 - Per ogni Stato
membro che manifesterà in seguito il suo consenso ad
essere parte della Convenzione quadro, quest'ultima
entrerà in vigore.il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tré mesi 'dopo la data di
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
Articolo
29
1 - Successivamente
all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e previa
consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa potrà invitare ad aderire alla
presente Convenzione quadro, mediante decisione adottata con -la
maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto, del
Consiglio d'Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa
il quale benché invitato a firmarla in conformità
con le disposizioni dell7articolo 27, non lo abbia ancora fatto,
.ed ogni altro Stato non membro.
2 - Per ogni Stato
aderente, la Convenzione quadro entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dopo la data di deposito dallo strumentò di adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Articolo
30
1 - Ogni Stato
può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento
di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione,
designare il territorio o i territori di cui cura le relazioni
internazionali che saranno oggetto della presente Convenzione
quadro.
2 - Ogni Stato
può, in ogni altro momento successivo, mediante una
dichiarazione indirizzata al. Segretario Generale del Consiglio
d'Europa estendere l'applicazione della presente Convenzione
quadro ad ogni altro territorio indicato nella. dichiarazione. La
Convenzione quadro entrerà in vigore riguardo a questo
territorio .il primo giorno del mese successivo allo scadere di
un "periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della
dichiarazione da parte del Segretario
Generale.
3 - Ogni dichiarazione
resa a norma dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata riguardo ad ogni territorio indicato in tale
dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario
Generale. Il recesso avrà effetto il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale
Articolo
31
1 - Ogni Parte
può in qualunque momento denunciare la presente
Convenzione quadro mediante una notifica indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 - La denuncia
avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di sei mesi dopo" la data alla quale il
Segretario Generale avrà ricevuto la
notifica.
Articolo
32
Il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che ha
aderito alla presente Convenzione quadro:
a) ogni
firma;
b) il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione;
c) ogni data di
entrata in vigore della presente Convenzione quadro in
conformità con i suoi articoli 28,29 e 30; - d) ogni altro
atto, notifica o comunicazione attinente alla presente
Convenzione quadro. In fede di che il Sottoscritti a tal fine
debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione
quadro.
FATTO a Strasburgo,
il 1 febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi
facenti ugualmente - fede, in --un unico esemplare che
sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà
copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente
Convenzione quadro o ad aderire ad essa.
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