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Capo I: Disposizioni generali|TITOLO II: Organi della Regione e delle Province| Capo I: Organi della Regione|TITOLO III: Leggi e regolamenti regionali e provinciali| TITOLO IV: Enti locali| TITOLO V: Demanio e patrimonio della Regione e delle Province | TITOLO VI: Finanza della Regione e delle Province| TITOLO VII:Rapporti fra Stato, Regione e Provincia| TITOLO VIII:Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano | TITOLO IX: Organi giurisdizionali| TITOLO X:Controllo della Corte costituzionale| TITOLO XI:Uso della lingua tedesca e del ladino| TITOLO XII: Disposizioni finali e transitorie| |
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Il Trentino - Alto
Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di
Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di
personalità giuridica, entro l'unità politica della
Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi
della Costituzione e secondo il presente
statuto.
La Regione Trentino
- Alto Adige ha per capoluogo la città di
Trento.
Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
La Regione
comprende le Province di Trento e di Bolzano.
I comuni di Proves,
Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno , Lauregno, San Felice,
Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno,
Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della
provincia di Trento sono aggregati alla provincia di
Bolzano.
Alle Province di
Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo il presente
statuto.
Ferme restando le
disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la
Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio
gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente
della Repubblica.
Capo II - Funzioni della Regione
Art. 4
In armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato
e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la
Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle
seguenti materie:
1) ordinamento degli
uffici regionali e del personale ad essi
addetto;
2) ordinamento degli
enti para-regionali;
3) ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni;
4) espropriazione per
pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente
e diretto dello Stato e le materie di competenza
provinciale;
5) impianto e tenuta
dei libri fondiari;
6) servizi
antincendi;
7) ordinamento degli
enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle
camere di commercio;
9) sviluppo della
cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di
miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri
enti pubblici compresi nell'ambito del territorio
regionale.
La Regione, nei
limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti
materie:
1) omissis
;
2) ordinamento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza;
3) ordinamento degli
enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di
risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di
credito a carattere regionale.
Nelle materie
concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali la Regione
ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di
integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha
facoltà di costituire appositi istituti autonomi o
agevolarne la istituzione.
Le casse mutue
malattia esistenti nella regione, che siano state fuse
nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono
essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento
dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di
dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere
inferiori a quelle dell'istituto predetto.
Con leggi della
Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere
istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e
denominazioni.
Tali modificazioni,
qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici
statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione
del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della
Regione.
Capo III - Funzioni delle Province
Art. 8
Le Province hanno
la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti
indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli
uffici provinciali e del personale ad essi
addetto;
2) toponomastica,
fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio
della provincia di Bolzano;
3) tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare;
4) usi e costumi
locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie,
istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per
la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi,
esclusa la facoltà di impiantare stazioni
radiotelevisive;
5) urbanistica e
piani regolatori;
6) tutela del
paesaggio;
7) usi
civici;
8) ordinamento delle
minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art.
847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi"
e delle comunità familiari rette da antichi statuti o
consuetudini;
9)
artigianato;
10) edilizia comunque
sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione
di case popolari in località colpite da calamità e
le attività che enti a carattere extra provinciale
esercitano nelle province con finanziamenti
pubblici;
11) porti
lacuali;
12) fiere e
mercati;
13) opere di
prevenzione e di pronto soccorso per calamità
pubbliche;
14) miniere, comprese
le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e
pesca;
16) alpicoltura e
parchi per la protezione della flora e della
fauna;
17) viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale;
18) comunicazioni e
trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione
tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia;
19) assunzione
diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende
speciali;
20) turismo e
industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i
maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura,
foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico,
istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie
sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione
per pubblica utilità per tutte le materie di competenza
provinciale;
23) costituzione e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali per
l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel
collocamento;
24) opere idrauliche
della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e
beneficenza pubblica;
26) scuola
materna;
27) assistenza
scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno
competenza legislativa;
28) edilizia
scolastica;
29) addestramento e
formazione professionale.
Le Province
emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti
indicati dall'art. 5:
1) polizia locale
urbana e rurale;
2) istruzione
elementare e secondaria (media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3)
commercio;
4) apprendistato;
libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei
lavoratori;
5) costituzione e
funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo
sul collocamento;
6) spettacoli
pubblici per quanto attiene alla pubblica
sicurezza;
7) esercizi pubblici,
fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello
Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza della Stato,
ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione
statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se
definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i
provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia
provinciale;
8) incremento della
produzione industriale;
9) utilizzazione
delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico;
10) igiene e
sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e
ospedaliera;
11) attività
sportive e ricreative con i relativi impianti ed
attrezzature.
Allo scopo di
integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province
hanno la potestà di emanare norme legislative nella
materia del collocamento e avviamento al lavoro, con
facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri
uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per
l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le
potestà legislative spettanti alle Province stesse in
materia di lavoro.
I collocatori
comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti
il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci
interessati.
I cittadini
residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla
precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della
provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla
appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di
residenza.
La Provincia
può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli
bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e
regionale, sentito il parere del Ministero del
tesoro.
L'autorizzazione
all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli
bancari delle altre aziende di credito è data dal
Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia
interessata.
La Provincia nomina
il presidente e il vice presidente della cassa di risparmio,
sentito il parere del Ministero del tesoro.
Per le concessioni
di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative
proroghe di termine, le Province territorialmente competenti
hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed
opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere
definitivo del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Le Province hanno
altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale
superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione
e di proroga.
I Presidenti delle
Giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati
sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono
esaminati i provvedimenti indicati nel primo
comma.
Il Ministero
competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività
dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione,
sentito il parere della Provincia interessata.
Nelle concessioni
di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari
hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle
Province di Bolzano e di Trento - per servizi pubblici e
categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220
kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da
consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto
e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa,
nel punto più conveniente alla
Provincia.
Le Province
stabiliscono altresì con legge i criteri per la
determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle
imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di
utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate
dal CIP.
I concessionari di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere
semestralmente alle Province lire 6,20 per ogni kWh di energia da
esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato
varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori
al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia
elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente
stesso.
Sulle domande di
concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate,
nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e
dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello
Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa
con la Provincia territorialmente interessata.
È
obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in
materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che
attraversano il territorio provinciale.
È
altresì obbligatorio il parere della Provincia per le
opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la
Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di
coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva
competenza.
L'utilizzazione
delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia,
nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un
piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello
Stato e della Provincia in seno a un apposito
comitato.
Salvo che le norme
generali sulla programmazione economica dispongano un diverso
sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di
Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio
dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono
interventi finanziari per l'incremento delle attività
industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della
Provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio
statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa.
Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la
Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle
province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani
nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei
fondi stessi è effettuato d'intesa con la
Provincia.
La Provincia di
Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi
assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla
consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla
entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi
straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze
particolare.
Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province
Art. 16
Nelle materie e
nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare
norme legislative, le relative potestà amministrative, che
in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato,
sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla
Provincia.
Restano ferme le
attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in
quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato può
inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad
altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua
amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio
delle funzioni stesse resta a carico dello
Stato.
La delega di
funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la
presente legge, potrà essere modificata o revocata con
legge ordinaria della Repubblica.
Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.
La regione
esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro
uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella
materia dei servizi antincendi.
Le Province possono
delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri
enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Nella provincia di
Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e
secondarie è impartito nella lingua materna italiana o
tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia
ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio
dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà
stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo
linguistico interessato, e in quelle secondarie è
obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è
impartito da docenti per i quali tale lingua è quella
materna.
La lingua ladina
è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle
scuole elementari delle località ladine. Tale lingua
è altresì usata quale strumento di insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse.
In tali scuole l'insegnamento è impartito, su base
paritetica di ore e di esito finale, in italiano e
tedesco.
L'iscrizione
dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su
semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il
diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre
o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del
Tribunale regionale di giustizia
amministrativa.
Per
l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la
vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle
località ladine di cui al secondo comma, il Ministero
della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta
provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente
scolastico.
Per
l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie
in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il
parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un
intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti
del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico
provinciale.
Per
l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del
presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina
un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti
del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico
provinciale.
Il Ministero della
pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano,
i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato
nelle scuole in lingua tedesca.
Al fine della
equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del
Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di
insegnamento e di esame per le scuole della provincia di
Bolzano.
Il personale
amministrativo del provveditorato agli studi, quello
amministrativo delle scuole secondarie, nonché il
personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle
direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di
Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente
alla propria lingua materna.
Ferma restando la
dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti
all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la
scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di
trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino
alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello
stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di
rispettiva competenza.
Contro i
provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del
comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la
pubblica istruzione che decide in via definitiva sentito il
parere del sovrintendente scolastico.
I gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli
provinciali scolastico e di disciplina per i
maestri.
I rappresentanti
degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono
designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in
proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi
linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve
essere, comunque, non inferiore a tre.
Il consiglio
scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi
vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e
soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di
insegnamento e loro raggruppamento.
Per l'eventuale
istituzione di università nel Trentino - Alto Adige, lo
Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e
della Provincia interessata.
I Presidenti delle
Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti
all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi
vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi
ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri
girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e
mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini
dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle
Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e
rurale.
Le altre
attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono
al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le
attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica
sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza
distaccati.
I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.
La Regione e le Province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
TITOLO II - Organi della Regione e delle Province
Capo I - Organi della Regione
Art. 24
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Il Consiglio
regionale è eletto con sistema proporzionale ed a
suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme
stabilite con legge regionale.
Il numero dei
consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi
tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti
della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Il territorio della
regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e di
Bolzano.
Per l'esercizio del
diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della
residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di
quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di
residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione
è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste
elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior
periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi
di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per
l'elezione dei Consigli regionale e provinciali e per quella dei
Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio
l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente
residenza.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.
Il Consiglio
regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre
dalla data delle elezioni.
La sua
attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute
ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di
Bolzano.
Le elezioni del
nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta
regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica
precedente e non oltre la seconda domenica successiva al
compimento del periodo di cui al primo comma.
Il decreto di
indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la
votazione.
Il nuovo Consiglio
si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti
su convocazione del Presidente della Giunta regionale in
carica.
I membri del
Consiglio regionale rappresentano l'intera
Regione.
Non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi
nell'esercizio delle loro funzioni.
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
Il Consiglio
regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente
ed i segretari.
Il Presidente ed il
vice Presidente durano in carica due anni e
mezzo.
Nei primi trenta
mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente
è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di
lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo
periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice Presidente tra
quelli appartenenti al primo gruppo.
In caso di
dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di
sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio
provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel
gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La
nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è
valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in
corso.
Il vice Presidente
coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
Le norme che
disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono
stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri.
Il regolamento
interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza
dei consiglieri ai gruppi linguistici.
Il Presidente ed
il vice Presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli
obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a
maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il
Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su
richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Ove il Presidente od
il Vice Presidente del Consiglio regionale non provvedano alla
convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio
regionale è convocato dal Presidente della Giunta
regionale.
Se il Presidente
della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro
quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma
precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del
Governo.
Qualora il Consiglio
regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo
seguente.
Il Consiglio
regionale può essere sciolto quando compia atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca
la Giunta o il suo Presidente che abbiano, compiuto analoghi atti
o violazioni.
Il Consiglio
può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di
formazione di una maggioranza, non sia in grado di
funzionare.
Lo scioglimento
è disposto con decreto motivato dal Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita, salvo i casi d'urgenza, la Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Con lo stesso
decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre
membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini
eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo
seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del
Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le
elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i
provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di
carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia
ove non siano ratificati dal Consiglio regionale entro un mese
dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio
è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle
elezioni.
Lo scioglimento del
Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli
provinciali. I componenti del Consiglio disciolto continuano ad
esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla
elezione del nuovo Consiglio regionale.
In caso di
scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione
suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione
provinciale interessata.
I componenti del
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le
funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta
nel comma precedente.
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.
Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.
La Giunta
regionale è composta del Presidente, di due vice
Presidenti e di assessori effettivi e
supplenti.
Il Presidente, i
vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio
regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza
assoluta.
La composizione
della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.
I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano
e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
Il Presidente
sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di
assenza o impedimento.
Gli assessori
supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle
rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al
quale appartengono i sostituiti.
Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
Il Presidente
della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli
obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio
regionale.
Se il Consiglio
regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del
Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.
Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
Il Presidente
della Giunta regionale rappresenta la
Regione.
Egli interviene alle
sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni
che riguardano la Regione.
Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.
La Giunta
regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa
spettano:
1) la deliberazione
dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal
Consiglio regionale;
2) l'attività
amministrativa per gli affari di interesse
regionale;
3) l'amministrazione
del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla
gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici
regionali di natura industriale o
commerciale;
4) le altre
attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre
disposizioni;
5) l'adozione in caso
di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da
sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
seduta successiva.
La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.
Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.
Capo II - Organi della Provincia
Art. 47
Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.
Ciascun Consiglio
provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale
eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed
elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i
segretari.
In caso di
dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale
provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima
successiva seduta.
Il vice Presidente
coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
Ai Consigli
provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli art. 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.
Nei primi trenta
mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il
Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al
gruppo di lingua tedesca ed il vice Presidente tra quelli
appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo
periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri
appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente
tra quelli appartenenti al gruppo di lingua
tedesca.
Per la provincia di
Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 33
deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che
costituiscono la popolazione della provincia
stessa.
La Giunta
provinciale di Trento è composta del Presidente che la
presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al
Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio
segreto.
Il Consiglio
provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il
Presidente in caso di sua assenza od
impedimento.
Nella provincia di
Bolzano la Giunta provinciale è composta del Presidente,
di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti
eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio
segreto e a maggioranza assoluta.
La composizione
della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla
consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel
Consiglio della Provincia. I vice Presidenti appartengono uno al
gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico
italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a
sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori
supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli
effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo
linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli art. 37, 38 e 39.
Il Presidente
della Giunta provinciale ha la rappresentanza della
Provincia.
Adotta i
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e
di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o
più comuni.
Il Presidente della
Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i
singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi
nel "Bollettino Ufficiale" della
Regione.
Egli interviene alle
sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni
che riguardano la Provincia.
Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.
Alla Giunta
provinciale spetta:
1) la deliberazione
dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal
Consiglio provinciale;
2) la deliberazione
dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente,
sono devolute alla potestà regolamentare delle
Province;
3) l'attività
amministrativa riguardante gli affari di interesse
provinciale;
4) l'amministrazione
del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla
gestione di aziende speciali provinciali per servizi
pubblici;
5) la vigilanza e la
tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri
enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione
e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti
casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la
nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la
maggioranza degli amministratori in seno all'organo più
rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i
provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano
dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a
comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti;
6) le altre
attribuzioni demandate alla Provincia dal presente statuto o da
altre leggi della Repubblica o della Regione;
7) l'adozione, in
caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da
sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima
seduta successiva.
TITOLO III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali
Art. 55
I disegni di legge
approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono
comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi
della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del
Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I
disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la
comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente
al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che
eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi
nazionali o con quelli di una delle due Province nella
regione.
Ove il Consiglio
regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se,
entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non
promuove la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi,
davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia
la competenza.
Se una legge
è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello
provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la
promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non
sono subordinate ai termini indicati.
Le leggi regionali e
quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente
della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale
e sono vistate dal Commissario del Governo
competente.
Qualora una
proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei
diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle
caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la
maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel
Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può
chiedere che si voti per gruppi linguistici.
Nel caso che la
richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora
la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario
dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha
formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso
può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale
entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui
al precedente comma.
Il ricorso non ha
effetto sospensivo.
Le leggi regionali
e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono
pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione,
nei testi italiano e tedesco, ed entrano, in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione,
salvo diversa disposizione della legge.
In caso di dubbi
l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo
italiano.
Copia del
"Bollettino Ufficiale" è inviata al
Commissario del Governo.
Nel "Bollettino Ufficiale" delIa Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata in vigore.
Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.
Art. 61
Nell'ordinamento
degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad
assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici
nei riguardi della costituzione degli organi degli enti
stessi.
Nei comuni della
provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di
essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio
comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo
stesso.
Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.
Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.
L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
TITOLO V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province
Art. 66
Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.
Le foreste di
proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e
torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al
proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici
pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati
a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio
indisponibile della Regione.
I beni immobili
patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al
patrimonio della Regione.
Nelle norme di
attuazione della presente legge saranno determinate le
modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni
suindicati.
I beni immobili
situati nella regione che non sono proprietà di alcuno
spettano al patrimonio della Regione.
Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.
TITOLO VI - Finanza della Regione e delle Province
Art. 69
Sono devoluti alla
Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo
territorio, relative ai beni situati nello
stesso.
Sono altresì
devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel
territorio regionale:
a) i nove decimi
delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto
globale delle successioni;
b) i due decimi
dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c) i nove decimi del
provento del lotto, al netto delle vincite;
d) gli 0,5 decimi
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
riscossa nel territorio regionale.
È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.
Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo .
La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza .
La Regione e le Province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.
Sono attribuite
alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate
entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori
provinciali:
a) i nove decimi
delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse
di concessione governativa;
b) i nove decimi
delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei
rispettivi territori;
c) i nove decimi
dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai
territori delle due province;
d) i sette decimi
dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa
all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
e) i quattro decimi
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione
del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento
alla Provincia di Trento;
f) i nove decimi del
gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da
gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per
autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei
territori delle due province;
g) i nove decimi di
tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti
pubblici.
Nell'ammontare delle
predette quote sono comprese anche le entrate afferenti
all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni
legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal
territorio delle rispettive province .
Allo scopo di
adeguare le finanze delle Province autonome al raggiungimento
delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite
dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non
superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla
Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano.
La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi
determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello
statuto e relativa norma di attuazione.
Nella determinazione
di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri
della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli
interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del
territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle
Province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo
fra il Governo e il Presidente della Giunta
provinciale.
L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Le Province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, in materia di finanza locale.
Per far fronte
alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può
assegnare ai comuni una quota di
integrazione.
Allo scopo di
adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle
finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle
leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni
stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente
della relativa Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria
dei rispettivi comuni.
La Regione e le
Province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui
redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi
territori.
A tal fine la Giunta
regionale e le Giunte provinciali hanno facoltà di
segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari
dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed
elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore
imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a
comprovarla.
Gli uffici
finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti
a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in
base alle indicazioni dalle stesse ricevute.
La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.
I bilanci
predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i
rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta
stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o
provinciale.
La votazione dei
singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di
Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo
linguistico, per gruppi linguistici.
I capitoli di
bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di
ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre
giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o
provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e
per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i
due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla
designazione di ciascun gruppo.
La commissione di
cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire,
con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione
definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi
stanziamenti.
La decisione
è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun
consigliere abbia voto prevalente.
Se nella commissione
non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il
Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale
trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti
gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in
Consiglio e in commissione all'autonoma sezione di Bolzano del
Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta
giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei
capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi
stanziamenti.
Il procedimento di
cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di
spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a
specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato
per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di
funzionamento per gli organi ed uffici
dell'ente.
Le decisioni di cui
al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette
ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte
costituzionale.
Limitatamente ai
capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la
legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o
impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità
concernenti violazioni della Costituzione o del presente
statuto.
Per l'approvazione
dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è
necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano.
Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è
data da un organo a livello regionale. Detto organo non
può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di
bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai
commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con
la procedura ivi contemplata.
Fino a quando gli
scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad
autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione
di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno
stabiliti d'accordo fra il Governo e la
Regione.
In caso di scambi
con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia
della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte
del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi
d'accordo tra il Governo e la Regione.
Le disposizioni
generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore
anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia,
destina, per le necessità d'importazione della Regione,
una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti
dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le
importazioni.
TITOLO VII - Rapporti fra Stato, Regione e Provincia
Art. 87
Nel territorio
regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la
provincia di Trento e un Commissario del Governo per la provincia
di Bolzano. Spetta ad essi:
1) coordinare, in
conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento
delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare
sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti
l'amministrazione della giustizia, la difesa e le
ferrovie;
2) vigilare
sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti
pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e
comunicare eventuali rilievi al Presidente della Giunta
provinciale;
3) compiere gli atti
già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati
dal presente statuto o da altre leggi ad organi della Regione e
delle Province o ad altri organi dello Stato.
Il Commissario del
Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del
precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre
amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero
territorio regionale.
Il Commissario del
Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale
risponde verso il Ministro per l'interno.
A tal fine egli
può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello
Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini
delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art.
2 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Restano ferme le
attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero
dell'interno.
TITOLO VIII - Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano
Art. 89
Per la provincia
di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti
per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici
nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli
organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con
apposite norme.
Il comma precedente
non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione
civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e
per quello amministrativo del Ministero della
difesa.
I posti dei ruoli di
cui al primo comma, considerati per amministrazione e per
carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei
tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi
stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese
nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei
posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina
sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle
quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in
relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano
nei singoli ruoli.
Al personale dei
ruoli di cui al primo comma è garantita la
stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli
appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si
rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per
addestramento del personale.
I trasferimenti del
personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella
percentuale del dieci per cento dei posti da esso
complessivamente occupati.
Le disposizioni
sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi
linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella
provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura
giudicante e requirente. È garantita la stabilità
di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al
gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento
giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al
personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri
per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua
tedesca, fissati nel quarto comma del presente
articolo.
TITOLO IX - Organi giurisdizionali
Art. 90
Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.
I componenti della
sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del
presente statuto devono appartenere in egual numero ai due
maggiori gruppi linguistici.
La metà dei
componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale
di Bolzano.
Si succedono quali
Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice
di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al
collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di
carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Al Presidente della
sezione è dato voto determinante in caso di parità
di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti
amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi
linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali
e provinciali.
Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.
Alla nomina, alla
decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici
conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della
Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente
della Repubblica, osservate le altre norme in materia stabilite
dall'ordinamento giudiziario .
L'autorizzazione
all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso
gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno
i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal
Presidente della Giunta regionale.
Alla revoca ed alla
sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti
dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso
Presidente.
Nei comuni del
territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a
conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli
uffici di conciliazione, è richiesta la piena conoscenza
delle lingue italiana e tedesca.
La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali .
Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore .
TITOLO X - Controllo della Corte costituzionale
Art. 97
Ferme le
disposizioni contenute negli art. 56 e 84, commi sesto e settimo,
del presente statuto la legge regionale o provinciale può
essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione
della Costituzione o del presente statuto o del principio di
parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione
può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale
può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli
provinciali della Regione, la legge provinciale dal Consiglio
regionale o dall'altro Consiglio provinciale della
Regione.
Le leggi e gli
atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere
impugnati dal Presidente della Giunta regionale o da quello della
Giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo
Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di
tutela delle minoranze linguistiche tedesca e
ladina.
Se lo Stato invade
con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente
statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia
rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte
costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è
proposto dal Presidente della Giunta regionale o da quello della
Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva
Giunta.
Copia dell'atto di
impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve
essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi
della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del
Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di
Bolzano.
TITOLO XI - Uso della lingua tedesca e del ladino
Art. 99
Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.
I cittadini di
lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di
usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con
gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella
provincia o aventi competenza regionale, nonché con i
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
provincia stessa.
Nelle adunanze degli
organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e
degli enti locali in tale provincia può essere usata la
lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli
organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella
corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e
rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da
altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la
corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui
è destinata.
Salvo i casi
previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione
dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati
alla generalità dei cittadini, negli atti individuali
destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a
pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri
casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue.
Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli
ordinamenti di tipo militare.
Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.
Le popolazioni
ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative
ed attività culturali, di stampa e ricreative,
nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni
delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei
Comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino
è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura
ladina.
Per le
modificazioni della presente legge si applica il procedimento
stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali.
L'iniziativa per la
revisione appartiene anche al Consiglio
regionale.
Ferma la
disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con
legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e,
per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due
Province.
Le disposizioni di
cui agli art. 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del
Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di
Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello
Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della
Regione o della Provincia di Bolzano.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Con decreti
legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente
statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici
membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e
due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al
gruppo linguistico tedesco.
In seno alla
commissione di cui al precedente comma è istituita una
speciale commissione per le norme di attuazione relative alle
materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano,
composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato
e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello
Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di
quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al
gruppo linguistico italiano .
Salvi i casi
espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme
di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla
data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre
1971, n. 1.
Se nei primi
diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non
hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli
schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei
successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti,
prescindendo dal parere delle commissioni
stesse.
Con norme di
attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono
determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che
passano alle Province, nonché le modalità per la
consegna dei beni stessi.
Con norme di
attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1, sono
indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse
nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art.
8, n. 3 del presente statuto.
Entro lo stesso
termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del
presente statuto.
Qualora le norme di
cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito,
le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni
amministrative.
La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.
In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.
Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.
La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Le disposizioni di
cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si
applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale l0
novembre 1971, n. 1.
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