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L’APM - internazionale richiede
che la CDF contenga diritti azionabili individualmente, validi non solo
per i cittadini comunitari, ma per tutte le persone che si trovino nell’Unione
Europea. Essa deve vincolare ogni potere statuale. Una Carta lacunosa o
debole sarebbe un pericoloso regresso rispetto alla tradizione dei diritti
umani e delle Costituzioni democratiche. Tra le altre cose l’APM richiede
che la CDF contenga articoli sui seguenti argomenti:
- un effettivo divieto di
discriminazione valevole anche a favore dei cittadini extracomunitari,
comprensivo anche della possibilità di favorire i gruppi concretamente
discriminati (“azioni positive”);
- un articolo per la tutela
delle minoranze etniche e linguistiche, formulata come diritto dell’individuo;
- un divieto di espulsioni
forzate, che comprenda il diritto alla propria terra e il diritto ad un
ritorno sicuro in patria.
Inoltre l’APM si dichiara
a favore della garanzia comunitaria del diritto all’asilo per i perseguitati
politici e per le vittime di trattamenti crudeli e inumani; come pure dell’introduzione
nella Carta dei Diritti Fondamentali dei principali diritti sociali, economici
e culturali. Ciò corrisponde anche alla posizione comune delle 40
organizzazioni non-governative tedesche raccolte nel “Forum Menschenrechte”
(Forum per i Diritti Umani).
L’APM ha già avuto
la possibilità di presentare la propria posizione, a voce e per
iscritto, in una pubblica udienza delle Commissioni per gli affari europei
delle due Camere tedesche, tenutasi a Berlino il 5 aprile 2000. Il 27 aprile
prossimo parteciperemo anche all’audizione delle organizzazioni non-governative
d’Europa da parte del “Consilium” stesso. Per l’occasione presenteremo
un memorandum che darà maggior peso ai nostri argomenti.
A sostegno delle nostre richieste intendiamo aggregare un gruppo d’azione di organizzazioni ed istituzioni di/per le minoranze. È prevedibile infatti che Stati come la Francia e la Grecia oppongano una considerevole resistenza contro le disposizioni per la tutela delle minoranze.
L’APM prenderà parte ad un simposio sulla CDF organizzato dalla Fondazione Heinrich Böll, dal Forum Menschenrechte, e dall’organizzazione (nostra partner) FIAN.
Per informazioni sul dibattito sulla Carta dei Diritti Fondamentali, vedi il sito dell’UE: http://ue.eu.int/
Divieto
di discriminazione
Anche nelle “democrazie
stabili” dell’Europa occidentale vi sono persone discriminate a causa del
colore della loro pelle, della loro cultura, della loro origine, della
loro religione. È già deciso che la Carta dei diritti Fondamentali
conterrà un divieto di discriminazione; tuttavia bisogna assicurare
senza equivoci che questo valga non soltanto per i cittadini comunitari,
ma anche per i cittadini di Stati terzi; cioè per tutte le persone
che vivono nell’Unione.
Come già noto (ad
esempio dalla discussione sulla parità tra uomo e donna), la discriminazione
di fatto di interi gruppi umani è spesso difficile da sradicare.
Perciò chiediamo che l’articolo sul divieto di discriminazione venga
completato col seguente comma: “Chi appartiene a gruppi di fatto svantaggiati
deve essere sostenuto in modo particolare”.
L’APM s’impegna anche perché
anche le istituzioni di formazione delle minoranze etniche e linguistiche
di antico insediamento siano specificamente sostenute da Bruxelles, ovvero
nel quadro giuridico europeo.
Tutela
delle minoranze etniche e linguistiche
L’APM si dichiara a favore
di un articolo nella CDF per la tutela di tutte le minoranze linguistiche
ed etniche in Europa, che sia ispirato ad esempio all’art. 27 della Convenzione
Internazionale per la tutela dei diritti civili e politici:
Art. X. Tutela delle minoranze:Divieto di espulsioni
Chi appartiene a minoranze linguistiche od etniche ha il diritto di utilizzare collettivamente e pubblicamente la propria lingua e di coltivare la propria cultura.
“L’Unione Europea si impegna a prevenire ovvero a porre fine, e a perseguire penalmente la guerra di aggressione, il genocidio (anche in danno di classi sociali), l’espulsione in massa ed altri gravi crimini contro l’umanità.Per ciò che riguarda il crimine dell’espulsione in massa, nel diritto internazionale esistono già delle proposte per un diritto di resistenza, che favorisca ugualmente individui e gruppi. L’APM propone il seguente testo, che comprende anche il diritto alla propria terra ed il diritto ad un rimpatrio sicuro:
Art. y: Divieto di espulsione:Per ulteriori informazioni: Andreas Selmeci, GfbV Deutschland - pogrom@gfbv.de e APM-Sudtirolo - info@gfbv.it
Ogni persona ha il diritto di restare, in pace, sicurezza e dignità, nel proprio luogo di abitazione, nella propria terra e nel proprio Paese; ovvero di ritornarvi.
Appello dell'APM internazionale
Per una tutela effettiva delle minoranze nella futura Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
Noi, sottoscritte istituzioni e personalità, salutiamo positivamente la nascita di una Carta dei Diritti Fondamentali (CDF) dell’Unione Europea (UE). È tempo che, di fronte al crescente potere delle istituzioni europee, si pongano dei diritti vincolanti, individualmente azionabili, per gli uomini e le donne che vivono in Europa. Con grande preoccupazione, tuttavia, veniamo a conoscenza del fatto che nelle bozze finora rese note dal “Consilium” per i Diritti Fondamentali non si prevedano sufficienti forme di tutela per le minoranze linguistiche, etniche e religiose d’Europa. Perciò aderiamo all’iniziativa dell’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) Internazionale, a favore di una effettiva tutela delle minoranze nella CDF.
Le minoranze sono parte integrante di tutte le società. Esse contribuiscono alla loro interna molteplicità. Perciò esse necessitano di riconoscimento e di tutela. Ma più e più volte le minoranze in Europa sono state vittime di persecuzioni, culminate nei crimini di genocidio e di deportazione da parte dei regimi totalitari. Questi crimini, nella regione dei Balcani, stanno proseguendo tuttora. Anche nelle stabili democrazie dell’Europa Occidentale si discriminano delle persone a causa della loro lingua, della loro cultura, della loro religione, del colore della loro pelle.
Tra le vittime del disprezzo vi sono anche gli appartenenti alle comunità linguistiche ed ai gruppi etnici di antico insediamento. Come cittadini tanto degli Stati, quanto dell’UE, sono loro negati i mezzi per la formazione e l’istruzione. Ne consegue un progressivo impoverimento culturale: come dimostrato dallo studio “Euromosaic” reso noto dalla Commissione dell’UE, di 46 lingue minoritarie d’Europa la metà, e cioè 23, sono in pericolo od addirittura morenti.
Secondo l’opinione di noti giuristi le minoranze linguistiche, religiose ed altre simili comunità possono essere effettivamente tutelate soltanto garantendo loro dei diritti collettivi. Si è però già deciso che la CDF conterrà diritti individuali, secondo la tradizione delle Carte Internazionali in materia di diritti umani, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, nonché delle Costituzioni delle democrazie occidentali. Ci pare quindi ancora più urgente l’introduzine nella CDF di un articolo che garantisca uno standard minimo di tutela degli appartenenti alle minoranze linguistiche, etniche e religiose. Richiamando l’art. 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 1966, proponiamo la seguente formulazione:
Art. X - Tutela delle minoranze
Chi appartiene a minoranze
linguistiche od etniche ha il diritto di utilizzare collettivamente e pubblicamente
la propria lingua, di coltivare la propria cultura, di esercitare la propria
religione.
Per la tutela delle minoranze è altresì indispensabile il divieto di ogni discriminazione in base alla razza, all’origine, alla nazionalità, al sesso, all’orientamento sessuale, alla religione, alla visione del mondo ed alle convinzioni politiche.
Sebbene sia quasi certo che la CDF conterrà un articolo in materia, è in ogni caso necessario richiedere che il divieto di discriminazione non valga soltanto per i cittadini comunitari, ma espressamente per tutte le persone che si trovino nell’ambito territoriale dell’UE.
Come è noto dai dibattiti sulla parità tra uomo e donna, la discriminazione di fatto di interi gruppi è assai difficile da correggere. Per realizzare l’uguaglianza di chances di questi gruppi, c’è bisogno di un’”azione positiva” (affirmative action) secondo il modello americano che ha dato buoni risultati. Noi proponiamo che il divieto di discriminazione sia completato dal seguente comma:
“Chi appartiene a gruppi di fatto svantaggiati ha il diritto ad un particolare sostegno”.
È ancora controverso, e si discute ancora, se la CDF dovrà contenere, accanto ai diritti individuali, anche norme programmatiche che dettino obiettivi politici. A questo proposito, sempre con riguardo alle minoranze etniche e linguistiche europee di antico insediamento, proponiamo altresì il seguente testo:
“L’UE sostiene l’uguaglianza di chances degli appartenenti a minoranze linguistiche ed etniche ed opera per l’eliminazione degli svantaggi esistenti. Sostiene le lingue minoritarie d’Europa e la collaborazione transfrontaliera nelle regioni abitate da minoranze”.
Inoltre richiamiamo anche il fatto che l’UE, con l’approvazione della CDF, dà un segno anche con riguardo alla prevenzione del genocidio, all’espulsione in massa e ad altri gravi crimini contro l’umanità. In aggiunta ad una corrispondente norma programmatica, proponiamo anche una tutela individuale contro le espulsioni:
Articolo Y: Divieto di espulsioni
Ogni persona ha il diritto
di restare nella propria terra e nel proprio paese; nonché di tornarvi
in ogni tempo.
Ogni diniego arbitrario di questo diritto è inammissibile. Questa formulazione non contiene soltanto un diritto al rimpatrio come applicazione della libertà di movimento, com’è stato riconosciuto ad esempio nell’art. 12, paragrafo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; ma anche un diritto alla propria terra; che ha fatto da poco il suo accesso anche nella bozza di una Dichiarazione sui trasferimenti di popolazione e sull’insediamento di coloni, approvata all’unanimità dalla Commissione ONU per i Diritti Umani.
In conclusione mettiamo in guardia contro ogni tentativo di limitare l’ambito di validità dei diritti fondamentali o di degradare la Carta ad una dichiarazione non vincolante. Con ciò non si distruggerebbe soltanto l’idea di un “Bill of rights” europeo, ma si farebbe anche regredire pesantemente lo sviluppo internazionale dei diritti umani.
Nella dichiarazione conclusiva del Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993, gli allora membri della CE avevano legato la possibilità di ammissione di nuovi stati all’introduzione nelle loro Costituzioni di una disposizione per la tutela delle minoranze. Perciò l’inclusione di tale diritto nella CDF è anche una questione di credibilità.
Vedi
anche il documento:
L'Unione
Europea deve rispettare e garantire il pluralismo linguistico. Ad ognuno
la propria libertà linguistica
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