Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139
INDICE |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto
legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e
coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo
1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le
disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le
disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le
disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno
1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro degli
affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della
sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1.Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10,
secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come
stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di
norme piu' favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della
legge 6 marzo 1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu'
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per
le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo
stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento
é emanato anche in mancanza del parere.
.: su :. Art. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2 legge 30 dicembre 1986, n.
943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei
casi in cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa é accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero é riconosciuta parità di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla
legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle
forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che
vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione
della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto
di prendere contatto con le autorità del Paese di cui
é cittadino e di essere in cio' agevolato da ogni pubblico
ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare piu' vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare
nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libertà personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri
che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai
quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di
stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità
di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche piu' favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o
limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
.: su :. Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che é approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico é emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non
governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione,
anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale
nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle identità culturali delle persone,
purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico
di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di
programmazione annuale, la determinazione delle quote é
disciplinata in conformità con gli ultimi decreti
pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono
il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua,
all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in
cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali
dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 é
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la
data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7
é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto é emanato
anche in mancanza del parere.
CAPO I. DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e
puo' avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso é rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a
tre mesi, sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso é
adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno é
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione all'autorità di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in
possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità
di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno
e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di
lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non
potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti
accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a
norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei
Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche
in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il
periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere
espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso é comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
.: su :. Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto
giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed
é rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione puo' prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai
soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi
e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno é quella prevista
dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso
é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate,
negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova
almeno trenta giorni prima della scadenza ed é sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi
i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno é
rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e,
se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso
é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono
essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli
Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con
le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora
la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno é rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui é stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione
per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
del presente testo unico.
.: su :. Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n.
773, artt. 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato
anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato
per motivi di studio e formazione puo' essere convertito,
comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e
per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse
dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il
permesso o la carta di soggiorno, é punito con l'arresto
fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità
personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a
rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità
di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto é stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in
località che comunque interessano la difesa militare dello
Stato. Tale divieto é comunicato agli stranieri per mezzo
della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste
dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da piu' di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da'
comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato
su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non é valido per l'espatrio, salvo che
sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo é ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
.: su :. Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso
la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o
urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona
é alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione é dovuta.
.: su :. Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
.: su :. Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il
quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari, puo' richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno per se', per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
é a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un
cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per
taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente
ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura
penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca,
se é stata emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba
essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca
della stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività
lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo
stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle
misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.
55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
.: su :. Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera é
altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito
dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo é tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di
provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di
misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto é prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorità di pubblica sicurezza.
.: su :. Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento
e il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi
di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia
di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti é data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate
alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il
coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre
province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone
di polizia di frontiera, nonché le autorità
marittime e militari e i responsabili degli organi di polizia, di
livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente necessari
per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal
presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito.
.: su :. Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico é punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 é commesso a fine di
lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero
riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui
il fatto é commesso mediante l'utilizzazione di servizi di
trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e'
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire
trenta milioni per ogni straniero di cui é stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e'
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena é
della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui é stato
favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, é sempre consentito
l'arresto in flagranza ed é disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti
di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a
persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a
norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi
nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente
testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre é tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi é disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità
amministrativa italiana, inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si
osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle
acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere
utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto
processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,
commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici
registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in
attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali,
l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze
di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme
affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste,
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
.: su :. Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione é disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non é stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il
permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero
é scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne é
stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento
penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo
che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di
arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto
della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se
tale misura non é applicata o é cessata, il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1.
4. L'espulsione é eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) é espulso ai sensi del comma 1 o si é
trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato con l'intimazione;
b) é espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il
prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del
comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido
documento attestante la sua identità e nazionalità
e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,
un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione é disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze
obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
é di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
9. Il ricorso é presentato al pretore del luogo di
residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la
misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato in
ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato, il ricorso puo' essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza
dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano
l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero é
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, é assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un
interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero
espulso é rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,
quando cio' non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno; in caso di trasgressione, é punito con
l'arresto da due mesi a sei mesi ed é nuovamente espulso
con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo
regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai
commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un
periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello
Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere
giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
puo' adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo
é valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
.: su :. Art. 14
(Esecuzione dell'espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non é possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la
solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Lo straniero é trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il
pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, é assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con
l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato.
Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine,
la convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il
pretore puo' prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori
dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento non appena é possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
é proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con
altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi.
Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.
.: su :. Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo' ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
.: su :. Art. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la
pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai
sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause
ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, puo' sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione é eseguita dal questore anche se la
sentenza non é irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4.
.: su :. Art. 17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. L'autorizzazione é rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
.: su :. Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno
dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza
del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma.
Le modalità di partecipazione al programma di assistenza
ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti
ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei
relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i
requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità
di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché
la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso é revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o
comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le
altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi
di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso puo' essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo é a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo
di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno
per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per
i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore
età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
.: su :. Art. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere
oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione.
2. Non é consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo
il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
.: su :. Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi,
anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per
rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti,
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in
Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate.
Art. 21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art.
10;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate
in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono
essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di
lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di
determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del
rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalità per il rilascio delle autorizzazioni di
lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento
dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello
nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini
stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli
altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le
predette intese possono inoltre prevedere le modalità di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo
unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, puo' predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano
fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri
Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio
organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
.: su :. Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11;
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui
il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, puo' richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o
piu' persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma
5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le
modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica
delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che
non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le
medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non
appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore
previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal
nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali é concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari", da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverra'
sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio
periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni
puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai
fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, é punito con l'arresto da tre mesi a un anno o
con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza
di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari
che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e
lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da
convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente
testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
.: su :. Art. 23
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno
straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro,
deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di
ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente
assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso
di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle
quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti
di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per
lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa
iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e
sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti
nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei
requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso
regolamento puo' prevedere la formazione e le modalità di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a
prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro é
ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di
attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo
di garanzie che ciascun soggetto puo' prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo
le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su
richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti
in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità
di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i
requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
.: su :. Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno
straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta
dello straniero, la richiesta puo' essere effettuata nei
confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o
di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di piu' breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che
non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di
lavoro. Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le
regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a
favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi
dell'articolo 22, comma 10.
.: su :. Art. 25
(Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti
nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro é tenuto a versare
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed
in base alle condizioni e alle modalità stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello
Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la
materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato é fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso.
.: Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel
territorio dello Stato un'attività non occasionale di
lavoro autonomo puo' essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia
una attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitali o di
persone o accedere a cariche societarie, deve altresi' dimostrare
di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di
essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non
sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o
della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite,
di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il
visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e
deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del
rilascio.
.: su :. Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di
ricerca presso università, istituti di istruzione e di
ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a
tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23
ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni
culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attività sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa
quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello
spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità
provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e'
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di
personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi,
prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività
né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di
Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche
o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in
Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea é disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in
vigore con gli Stati confinanti.
Art. 28
(Diritto all'unità familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità
familiare nei confronti dei familiari stranieri é
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per
studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le
disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della
presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
.: su :. Art. 29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il
suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede
il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di
due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno
sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu'
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
4. é consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a
un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio
o per motivi religiosi, dei familiari con i quali é
possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano
i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di
cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, é
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali é possibile attuare
il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, é
consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che
dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5.
.: su :. Art. 30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari é
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia,
ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal
caso il permesso del familiare é convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione puo' essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di
soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido
permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari é rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il
genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di
studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi
dell'articolo 29 ed é rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9, é rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di
soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno puo' essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di
attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il decreto che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento
sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e'
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
.: su :. Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante é iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di
età e segue la condizione giuridica del genitore con il
quale convive, ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore
che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, é iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale é
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio
dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e'
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e'
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificavano il rilascio o per attività del familiare
incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento
é adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i
minorenni.
.: su :. Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della
maggiore età)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
.: su :. Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate é istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri
degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono
stabilite le regole e le modalità per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri,
limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che
entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attività di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
CAPO I. DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza
erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua
validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione,
per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al
servizio sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il
medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 é tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio
nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione
al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo
percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e
all'estero. L'ammontare del contributo e' determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo'
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso
di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario
negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto
di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere
a) e b) non é valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale
é iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in
cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
.: su :. Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della
salute individuale e collettiva. Sono, in particolare,
garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità,
a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai
sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.
194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in
cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni
con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni
contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di
risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi
di emergenza.
.: su :. Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto
di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità
stabilite dal regolamento di attuazione, nonche' documentare la
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio
o rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche é altresi' consentito
nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico
al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed é
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E
PROFESSIONE
.: su :. Art. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, é
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di
entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire
presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi é condizione necessaria per l'esercizio delle
professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono
usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di
attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni
di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi
ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato é garantita la
parità di trattamento retributivo e previdenziale con i
cittadini italiani.
.: su :. Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36; legge 30 dicembre 1986,
n. 943, art. 9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di
accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della
comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio e' garantita
dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d'origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di
una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione
con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze
diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per
l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche
mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei
lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di
formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e
docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e
degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonche' dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di
specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi
4 e 5.
.: su :. Art. 39
(Accesso ai corsi delle università)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio é
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di
cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai
corsi universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di
studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con
gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonche'
organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione
di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità
di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi
di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di
lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli
studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi
al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo
studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine
alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli
stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in
Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, é disciplinato
annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il
numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto é
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
5. é comunque consentito l'accesso ai corsi universitari,
a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o,
se conseguito all'estero, equipollente.
.: su :. Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche
in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri
Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti
per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze
alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza, puo' disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in
tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana,
di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli
stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia
personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o
organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o
privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi
di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale
per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi
familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi
possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano
l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione
a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il
godimento dei contributi e degli alloggi cosi' strutturati e'
effettuata sulla base dei criteri e delle modalità
previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione.
.: su :. Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE MIGRATORIE
.: su :. Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986,
n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente
operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le
autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e
dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti
nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella società italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un
positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa
di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione
delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche
attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e
universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo
prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli
stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine
di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli
stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri
di convivenza in una società multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti,
destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che
esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 é istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo
criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, é istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio
e promozione di attività volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle informazioni sull'applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e
delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma
1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art.
3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative
alla condizione degli stranieri immigrati, é istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3, in numero non inferiore a
sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari designati dalle
associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero
non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a
quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari
opportunità;
f) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle provincie
italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della Consulta e' nominato un
supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in
analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e
g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e
dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei
membri di cui al presente articolo e dei supplenti e' gratuita,
con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per
coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e
non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti
organi.
.: su :. Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore
della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo
discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu'
svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi
sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno
straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o
ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti
dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
.: su :. Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e
adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze,
a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del
luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa,
con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni
assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per
la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo
al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma,
del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura
civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche
non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di
cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al
comma 6 é punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma,
del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza puo' dedurre
elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in
carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice
valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in
casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base
del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al
datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e
organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello
Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
di forniture, é immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piu'
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da
qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di
osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
.: su :. Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, é stabilita in lire 12.500
milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati
al predetto Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa
attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento
di attuazione, alle attività culturali, formative,
informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e
le modalità indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é
destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al
comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente testo unico tale destinazione é
disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine
le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, é soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
.: su :. Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali é istituita la
Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo,
anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per
l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di
interventi di adeguamento di tali politiche nonché di
fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le
politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi
contro il razzismo.
3. La Commissione é composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, nonché da un
numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidarietà sociale. Il presidente della commissione
é scelto tra i professori universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed é collocato in posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della
commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei
quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei
propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo
45, comma 1, la Commissione puo' affidare l'effettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a
singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario
per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.
Art. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
restano soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi
in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione del presente testo unico sono abrogate le
disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di
esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
.: su :. Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo
1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500
milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
.: su :. Art. 49
(Disposizioni finali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6
marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare
le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in
via telematica dei dati di identificazione personale nonche'
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le
questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.