Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e diritti a tutti gli altri popoli, riconoscendo inoltre il diritto di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a considerare se stessi differenti, e ad essere rispettati come tali,
Affermando inoltre che tutti popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituisce la comune eredità del genere umano,
Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sul razzismo e sulla superiorità razziale, religiosa, etnica o culturale sono scientificamente false, non valide dal punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,
Affermando ancora che i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono essere liberi dalla discriminazione di ogni genere,
Preoccupati del fatto che molti popoli indigeni sono stati privati dei propri diritti umani e delle libertà fondamentali, conseguendone, inter alia, la colonizzazione e l'espropriazione delle loro terre, territori e risorse, impedendone l’esercizio del loro diritto allo sviluppo, secondo i loro bisogni e interessi,
Riconoscendo l'urgente necessità di rispettare e promuovere i diritti inerenti e le caratteristiche dei popoli indigeni, in special modo i loro diritti alle proprie terre, territori e risorse, che derivano dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, come dalle loro strutture politiche, economiche e sociali,
Accogliendo di buon grado il fatto che i popoli indigeni si organizzino per promuovere la loro crescita politica, sociale, economica e culturale e per chiudere il capitolo di tutte le forme di discriminazione ed oppressione laddove esse si verifichino,
Nella convinzione che il controllo dei popoli indigeni sullo sviluppo che riguarda loro stessi e le loro terre, territori e risorse li metterà in grado di continuare e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni, così come di promuovere il loro sviluppo secondo le proprie aspirazioni e necessità,
Riconoscendo inoltre che il rispetto per le conoscenze, le culture e le pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo sostenibile ed equo e alla gestione adeguata dell'ambiente,
Enfatizzando la necessità di una demilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni, che contribuirà alla pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo, alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,
Riconoscendo in particolare che è nel massimo interesse dei bambini indigeni che le loro famiglie e comunità condividano le responsabilità per la loro crescita, allevamento ed educazione,
Credendo che i popoli indigeni hanno il diritto di determinare liberamente le loro relazioni con gli stati in uno spirito di coesistenza, reciprocità e pieno rispetto,
Considerando che i trattati, gli accordi e le altre intese tra gli Stati e i popoli indigeni sono motivi di interesse e responsabilità internazionale,
Notando che la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici afferma la fondamentale importanza del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, in virtù del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,
Tenendo a mente che nulla in questa Dichiarazione può essere usato come pretesto per negare a qualsiasi popolo il diritto all'autodeterminazione,
Incoraggiando gli Stati ad applicare e ad implementare efficacemente tutti gli strumenti internazionali che riguardano i popoli indigeni, specie quelli sui diritti umani, in consultazione e cooperazione con i popoli in questione,
Enfatizzando che le Nazioni Unite giocano un ruolo importante e continuo nella promozione e nella tutela dei diritti dei popoli indigeni
Credendo che questa Dichiarazione sia un altro importante passo nel riconoscimento, nella promozione e nella protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo di attività rilevanti del sistema delle Nazioni Unite in questo campo,
Solennemente proclama la seguente Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni:
Parte
I
1) I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed
effettivo godimento di tutti i diritti umani e le libertà
fondamentali riconosciute nella Carta delle Nazioni Unite, nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella legislazione
internazionale dei diritti umani.
2) Gli individui e i popoli indigeni sono liberi e
uguali per dignità e diritti a tutti gli esseri umani e
popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di
discriminazione, in particolare quella basata sulla loro origine
o identità indigena.
3) I popoli indigeni hanno diritto
all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi
scelgono liberamente il loro status politico e liberamente
perseguono il loro sviluppo economico, sociale e
culturale.
4) I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e
rafforzare le loro distinte caratteristiche politiche,
economiche, sociali e culturali, così come i loro sistemi
legali, pur conservando i loro diritti a partecipare pienamente
alla vita politica, economica, sociale e culturale dello
Stato.
5) Ogni individuo indigeno ha diritto ad una
nazionalità.
Parte
II
6) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di
esistere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti
e di essere protetti dal genocidio o da qualsiasi altro atto di
violenza, incluso l’allontanamento di bambini indigeni
dalle loro famiglie e comunità, per qualunque pretesto.
Inoltre, essi hanno i diritti individuali alla vita,
all'integrità mentale e fisica, alla libertà e alla
sicurezza della persona.
7) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo ed
individuale di essere protetti dall'etnocidio e dal genocidio
culturale, inclusa la prevenzione e la riparazione
per:
a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto
di deprivarli della propria integrità come società
distinte, o dei propri valori culturali o identità
etniche;
b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto
di espropriarli delle loro terre, territori o
risorse
c) qualunque forma di trasferimento di popolazione
che abbia l'intento o l'effetto di violare o minacciare qualunque
dei loro diritti;
d) qualunque forma di assimilazione o integrazione
forzata ad altre culture o stili di vita imposti mediante misure
legislative, amministrative o altro;
e) qualunque forma di propaganda diretta contro di
loro.
8) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo e
individuale di mantenere e sviluppare le loro distinte
caratteristiche ed identità, incluso il diritto ad
identificare se stessi come indigeni ed essere riconosciuti come
tali.
9) Gli individui e i popoli indigeni hanno il
diritto di appartenere ad una nazione o ad una comunità
indigena, in accordo con le tradizioni e gli usi della
comunità o della nazione di riferimento. Nessuno
svantaggio di alcun tipo può derivare dall'esercizio di un
tale diritto.
10) I popoli indigeni non saranno forzatamente
rimossi dalle proprie terre o territori. Nel caso di uno
spostamento forzato esso avverrà con il libero ed
informato consenso dei popoli indigeni in questione e previo
accordo su una giusta e adeguata compensazione, e, ove possibile,
con la possibilità di farvi ritorno.
11) I popoli indigeni hanno il diritto a una speciale
protezione e sicurezza in periodi di conflitto armato. Gli Stati
osserveranno gli standards internazionali, in particolare la
Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, per la protezione delle
popolazioni civili in circostanze di emergenza e di conflitto
armato, e non dovranno:
a) reclutare i popoli indigeni, contro la loro
volontà, nelle forze armate e, in particolare, per
schierarli contro altri popoli indigeni;
b) reclutare bambini indigeni nelle forze armate
sotto qualsiasi circostanza;
c) obbligare individui indigeni ad abbandonare le
proprie terre, territori e mezzi di sussistenza e rilocarli in
centri speciali per fini militari.
Parte
III
12) I popoli indigeni hanno il diritto di
rivitalizzare e praticare le proprie tradizioni culturali.
Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e
sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle
loro culture, come i siti e le strutture archeologiche e
storiche, gli artefatti, i disegni, le cerimonie, le tecnologie e
le arti visuali e rappresentative e le letterature, così
come il diritto alla restituzione della proprietà
culturale, intellettuale, religiosa e spirituale presa senza il
loro libero ed informato consenso o in violazione alle loro leggi
e tradizioni.
13) I popoli indigeni hanno il diritto di
manifestare, praticare ed insegnare le proprie tradizioni
spirituali e religiose, i loro usi e cerimonie; hanno il diritto
di mantenere, proteggere, ed avere accesso in privato ai propri
siti religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo di
oggetti cerimoniali; e il diritto al rimpatrio di resti umani.
Gli Stati adotteranno misure concrete, insieme ai popoli indigeni
interessati, per assicurare che i luoghi sacri indigeni, incluse
le sedi sepolcrali, siano preservati, rispettati e
protetti.
14) I popoli indigeni hanno il diritto di
rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle
generazioni future la loro storia, le loro lingue, tradizioni
orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e di
stabilire e mantenere i loro nomi propri per comunità,
luoghi e persone. Gli Stati adotteranno misure concrete, ogni
qualvolta i diritti degli indigeni siano minacciati, per
assicurare che questo diritto sia tutelato, e che i popoli
indigeni possano comprendere ed essere compresi nelle procedure
politiche, legali ed amministrative, ove necessario attraverso un
servizio di interpretariato o altri mezzi
adeguati.
Parte
IV
15) I bambini indigeni hanno diritto a tutti i
livelli e le forme di educazione dello Stato. Anche tutti i
popoli indigeni hanno questo diritto, oltre al diritto di
stabilire e controllare i propri sistemi e le proprie istituzioni
educative nella propria lingua, secondo modelli appropriati alle
loro metodologie culturali di apprendimento e
insegnamento.
I bambini indigeni
che vivono fuori dalle loro comunità originarie hanno il
diritto di accedere ai sistemi educativi della loro lingua e
cultura. Gli Stati adotteranno misure concrete per approntare le
risorse necessarie a questi scopi.
16) I popoli indigeni hanno il diritto a che la
dignità e la diversità delle loro culture,
tradizioni, storie ed aspirazioni si riflettano adeguatamente in
tutte le forme di educazione ed informazione pubblica. Gli Stati
adotteranno misure concrete, in consultazione con i popoli
indigeni interessati, per eliminare il pregiudizio e la
discriminazione e promuovere la tolleranza, la comprensione e le
buone relazioni tra i popoli indigeni e tutti i segmenti della
società.
17) I popoli indigeni hanno il diritto di istituire i
loro media nella propria lingua. Essi hanno inoltre diritto
all'accesso a tutte le forme di media non-indigeni. Gli Stati
adotteranno misure concrete per garantire par condicio alle
culture indigene nei mezzi di informazione
pubblici.
18) I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed
effettivo godimento di tutti i diritti previsti dalle leggi
internazionali sul lavoro e dalla legislazione nazionale sul
lavoro. Gli individui indigeni hanno il diritto a non essere
sottoposti ad alcuna discriminazione in materia di lavoro,
salario e impiego.
Parte
V
19) I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare
pienamente a tutti i livelli decisionali sulle questioni che
possono interessare i loro diritti, le loro vite e i loro destini
per mezzo di rappresentanti scelti da loro stessi in
conformità con le loro procedure, così come di
mantenere e sviluppare le proprie istituzioni
decisionali.
20) I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare
pienamente, se lo desiderano, per mezzo di procedure stabilite da
essi stessi, alla creazione di misure legislative ed
amministrative che possano riguardarli. Gli Stati otterranno il
libero ed informato consenso dei popoli in questione prima di
implementare tali misure.
21) I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e
sviluppare i loro sistemi politici, economici e sociali, di
essere garantiti nel godimento dei propri mezzi di sussistenza e
di sviluppo, di impegnarsi liberamente nelle loro attività
tradizionali e in altre di tipo economico. Ai popoli indigeni che
sono stati privati dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo
spetta una giusta ed adeguata compensazione.
22) I popoli indigeni hanno diritto a misure speciali
per l'immediato, effettivo e continuativo miglioramento delle
loro condizioni economiche e sociali, incluso nelle aree
dell'occupazione, dell'apprendistato e della riqualifica
professionale, dell'ambiente domestico, della salute e della
sicurezza sociale. Si dovrà prestare particolare
attenzione ai diritti ed alle speciali necessità di
anziani, donne, giovani, bambini e disabili
indigeni.
23) I popoli indigeni hanno il diritto di determinare
e sviluppare priorità e strategie per esercitare il
diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno il
diritto a determinare e sviluppare tutti i programmi relativi
alla salute, all'ambiente domestico e ad altri piani economici e
sociali che li riguardano e, per quanto possibile, ad
amministrare tali programmi attraverso istituzioni
proprie.
24) I popoli indigeni hanno diritto alle loro
medicine tradizionali e alle loro pratiche di salute, incluso il
diritto alla protezione di piante medicinali, di animali e
minerali vitali. Hanno anche il diritto all’accesso, senza
alcuna discriminazione, a tutte le istituzioni mediche, ai
servizi sanitari ed all’assistenza
medica.
Parte
VI
25) I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e
rafforzare il loro rapporto distintivo, spirituale e materiale
con le loro terre, territori, acque, mari ed altre risorse che
hanno tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o
utilizzato, e a conservare queste responsabilità a favore
delle generazioni future.
26) I popoli indigeni hanno il diritto di possedere,
sviluppare, controllare ed utilizzare le loro terre e territori,
incluso l’ambiente costituito da terra, aria, acqua, mare,
ghiacci, flora e fauna ed altre risorse che hanno
tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o utilizzato.
Ciò include il diritto al pieno riconoscimento delle loro
tradizioni, leggi e costumi, sistemi di gestione della terra e
istituzioni per lo sviluppo e la gestione delle risorse, e il
diritto a misure concrete da parte degli Stati volte a prevenire
ogni interferenza, alienazione o ingerenza su questi
diritti.
27) I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione
delle terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente
posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e che siano stati
confiscati, occupati, usati o danneggiati senza il loro libero ed
informato consenso. Ove ciò non sia possibile, hanno
diritto ad una giusta ed adeguata compensazione. A meno che non
ci sia altro tipo di accordo siglato liberamente con i popoli in
questione, la compensazione sarà sotto forma di terre,
territori e risorse uguali in qualità, misura e status
legale.
28) I popoli indigeni hanno il diritto alla
conservazione, alla tutela e alla protezione dell'ambiente totale
e della capacità produttiva delle loro terre, territori e
risorse, così come all'assistenza per questi scopi da
parte degli Stati e attraverso la cooperazione internazionale. Le
attività militari non avrà luogo nelle terre e nei
territori dei popoli indigeni, a meno che un libero accordo da
parte dei popoli in questione non lo preveda. Gli Stati
adotteranno misure concrete per garantire che il magazzinaggio o
la sistemazione di materiali pericolosi non venga disposta nelle
terre e nei territori dei popoli indigeni. Gli Stati inoltre
adotteranno misure concrete per implementare i programmi sanitari
di monitoraggio e assistenza alle popolazioni indigene,
sviluppati proprio dalle stesse popolazioni affette da questo
genere di materiale.
29) Ai popoli indigeni spetta il diritto al
riconoscimento del possesso, del controllo e della tutela della
loro proprietà intellettuale e culturale. Inoltre, essi
hanno il diritto a misure speciali per controllare, sviluppare e
proteggere le loro scienze, tecnologie e manifestazioni
culturali, incluse le risorse umane e genetiche, le sementi, le
medicine, le conoscenze sulle proprietà della fauna e
della flora, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e le
arti visuali e rappresentative.
30) I popoli indigeni hanno il diritto di stabilire e
incentivare priorità e strategie per lo sviluppo o
l’utilizzo delle loro terre, territori e risorse, incluso
il diritto di esigere che gli Stati ottengano il loro libero ed
informato consenso prima dell'avvio di qualsiasi progetto sulle
loro terre, territori e risorse, particolarmente in connessione
con lo sviluppo, l’utilizzo o lo sfruttamento delle risorse
minerarie, acquifere o di altre. Nella ricerca di un accordo con
i popoli indigeni in questione, si provvederà ad una
giusta ed adeguata compensazione per qualsiasi attività o
misura presa per mitigare l'avverso impatto ambientale,
economico, sociale, culturale o spirituale.
Parte
VII
31) I popoli indigeni, come forma specifica di
esercizio del loro diritto di autodeterminazione, hanno il
diritto all'autonomia e all'autogoverno in questioni relative ai
loro affari interni e locali, includendo cultura, religione,
educazione, informazione, media, salute, ambiente domestico,
impiego, benessere sociale, attività economiche, gestione
della terra e delle risorse, ambiente ed accesso di non membri,
così come modi e mezzi per finanziare queste funzioni
autonome.
32) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di
determinare le loro cittadinanze in accordo con i loro costumi e
tradizioni. La cittadinanza indigena non pregiudica il diritto
degli individui indigeni a ottenere la cittadinanza dagli Stati
in cui vivono. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare
le strutture e di scegliere i membri delle loro istituzioni in
conformità con le loro procedure.
33) I popoli indigeni hanno il diritto di promuovere,
sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro
usi giuridici tipici, le tradizioni, i procedimenti e le prassi,
in modo conforme agli standard dei diritti umani
internazionalmente riconosciuti.
34) I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di
determinare le responsabilità degli individui verso le
proprie comunità.
35) I popoli indigeni, in particolare quelli divisi
da frontiere internazionali, hanno il diritto di mantenere e
sviluppare contatti, relazioni e cooperazione, incluse le
attività di interesse spirituale, culturale, politico,
economico e sociale, con altri popoli al di là dei
confini. Gli Stati adotteranno misure concrete per assicurare
l’esercizio e l’implementazione di questo
diritto.
36) I popoli indigeni hanno diritto al
riconoscimento, all'osservanza e al rafforzamento di trattati,
accordi e altre intese concluse con gli Stati o con i loro
successori, secondo il loro intento e spirito originario, ed
hanno diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati,
accordi e intese. I conflitti e le dispute che non possono essere
risolte in altro modo, dovrebbero essere sottoposte agli
organismi internazionali competenti concordati da tutte le parti
in causa.
Parte
VIII
37) Gli Stati adotteranno misure concrete ed
appropriate, in consultazione con i popoli in questione, per dar
pieno effetto alle clausole di questa Dichiarazione. I diritti in
essa riconosciuti saranno adottati ed inclusi nella legislazione
nazionale in modo tale che i popoli indigeni possano godere di
tali diritti nella pratica.
38) I popoli indigeni hanno diritto ad accedere ad
un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli
Stati e attraverso la cooperazione internazionale, per perseguire
liberamente il loro sviluppo politico, economico, sociale,
culturale e spirituale, e per il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciute in questa
Dichiarazione.
39) I popoli indigeni hanno diritto ad intervenire a
livello decisionale, attraverso procedure reciprocamente
accettabili ed eque per la risoluzione di conflitti e dispute con
gli Stati, così come a rimedi effettivi per tutte le
violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Tale
decisione dovrà tenere in considerazione gli usi, le
tradizioni, le regole e i sistemi legali dei popoli indigeni in
questione.
40) Gli organi e le agenzie specializzate del sistema
delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni intergovernative
contribuiranno alla piena realizzazione delle clausole di questa
Dichiarazione attraverso la mobilitazione, inter alia, della
cooperazione finanziaria e dell’assistenza tecnica. Si
dovranno stabilire modi e mezzi per assicurare la partecipazione
dei popoli indigeni ai temi che li
riguardano.
41) Le Nazioni Unite adotteranno le misure necessarie
per garantire l'adempimento di questa Dichiarazione, inclusa la
creazione di un organo ai massimi livelli, con competenza
speciale in questo settore e con la diretta partecipazione dei
popoli indigeni. Tutti gli organismi delle Nazioni Unite
promuoveranno il rispetto e l’applicazione delle clausole
di questa Dichiarazione.
Parte
IX
42) I diritti ivi contenuti costituiscono gli
standard minimi per la sopravvivenza, la dignità ed il
benessere dei popoli indigeni del mondo.
43) Tutti i diritti e le libertà qui
riconosciute sono garantite in maniera eguale agli individui
indigeni maschi e femmine.
44) Nulla in questa Dichiarazione può essere
interpretato per diminuire o estinguere i diritti esistenti o
futuri che i popoli indigeni possano avere o
acquisire.
45) Nulla in questa Dichiarazione può essere
interpretato come implicante per qualsiasi Stato, gruppo o
persona un diritto ad intraprendere qualsiasi attività o a
compiere qualsiasi atto contrario alla Carta delle Nazioni
Unite.
Traduzione di Roberta Mineo. Tradotto dalla risoluzione della Sottocommissione per la Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze n. 1994/45. Il Progetto di Dichiarazione è al momento al vaglio del Gruppo di Lavoro inter sessioni sulla Dichiarazione dei Popoli Indigeni della Commissione dei Diritti Umani. Un’altra versione in italiano della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni è pubblicata sul n. 52 di Latinoamerica (ottobre-dicembre 1993), tradotta da una stesura precedente.