In: Home > DOSSIER > Leggi e diritto > La Convenzione ILO 169 su popoli indigeni e tribali
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Convenzione concernente Popoli Indigeni e Tribali in
Stati indipendenti (Nota: Data di entrata in vigore: 05.09.1991);
Convenzione: C169; Luogo: Ginevra; Sessione della Conferenza: 76;
Data di adozione: 27.06.1989; Vedi gli Stati
che hanno ratificato la Convenzione (Sul sito
dell'ILO)
INDICE
Parte I. Principi generali | Parte II. Terre | Parte III.
Occupazione e condizioni di lavoro | Parte IV.
Formazione professionale, artigianato e agricoltura | Parte V. Previdenza sociale e sanità | Parte VI. Istruzione e mezzi di comunicazione |
Parte VII. Contatti e cooperazione
transfrontalieri | Parte VIII. Amministrazione
| Parte IX. Disposizioni generali | Parte X. Disposizioni finali
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La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio
internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua
settantaseiesima sessione,
Considerando le norme internazionali enunciate nella convenzione
e nella raccomandazione del 1957, riguardanti le popolazioni
aborigene e tribali;
Ricordando i termini della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, del Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili
e politici, e dei numerosi strumenti internazionali sulla
prevenzione della discriminazione;
Considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto
internazionale posteriore al 1957, e dei mutamenti della
situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le
regioni del mondo, l'opportunità di adottare nuove norme
internazionali in argomento, allo scopo di eliminare
l'orientamento, mirante all'assimilazione, della precedente
normativa;
Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al
controllo delle istituzioni, dei modi di vita e di sviluppo
economico loro propri, nonché alla conservazione e
sviluppo della propria identità, della propria lingua e
della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui
vivono;
Considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non
riescono a godere i diritti fondamentali dell'uomo nella stessa
misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e
che le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro
prospettive hanno di sovente subito un'erosione;
Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli
indigeni e tribali alla diversità culturale ed all'armonia
sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla
cooperazione ed alla comprensione internazionali;
Considerando che le disposizioni seguenti sono state scritte con
la collaborazione delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,
dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la
scienza e la cultura, e dell'Organizzazione mondiale della
sanità; come pure dell'Istituto Indigenista
Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti loro
rispettivi, e che s'intende proseguire questa cooperazione al
fine di promuoverne e d'assicurarne l'applicazione;
Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la
parziale revisione della convenzione (n° 107) riguardante le
popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto
punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una
convenzione internazionale modificante la convenzione sulle
popolazioni aborigene e tribali del 1957,
adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del
millenovecentottantanove, la seguente convenzione, che
sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli
indigeni e tribali.
Art. 1
1. La presente convenzione si applica:
a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono
dalle altre componenti della comunità nazionale per le
condizioni sociali, culturali ed economiche, e che si reggano
totalmente o parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni
loro proprie, ovvero secondo una legislazione speciale;
b) ai popoli che, nei Paesi indipendenti, sono considerati
indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che
abitavano il Paese, o una regione geografica cui il Paese
appartiene, all'epoca della conquista, della colonizzazione o
dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che,
qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie
istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, ovvero
alcune di esse.
2. Il sentimento di appartenenza indigena o tribale deve
considerarsi criterio fondamentale per la determinazione dei
gruppi a cui s'applicano le disposizioni della presente
convenzione.
3. L'uso nella presente convenzione del termine "popoli" non
può essere in alcun modo interpretato come avente
implicazioni di qualsiasi natura per ciò che riguarda i
diritti collegati a detto termine in base al diritto
internazionale.
Art. 2
1. È compito dei governi, con la partecipazione dei popoli
interessati, sviluppare un'azione coordinata e sistematica
finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli ed alla
garanzia del rispetto della loro integrità.
2. Questa azione deve comprendere misure miranti:
a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un
piano di uguaglianza, dei diritti e delle opportunità che
la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della
popolazione;
b) a promuovere la piena realizzazione dei diritti sociali,
economici e culturali di questi popoli, nel rispetto della loro
identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e
tradizioni e delle loro istituzioni;
c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi
socio-economici che possono esservi fra componenti indigeni ed
altri componenti della comunità nazionale, in modo
compatibile con le loro aspirazioni ed il loro modo di
vivere.
Art. 3
1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza
limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa
convenzione devono essere applicate senza discriminazioni ad
uomini e donne di questi popoli.
2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione
in violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali dei popoli interessati, ivi compresi i diritti
previsti dalla presente convenzione.
Art. 4
1. Devono essere adottate misure speciali, in quanto ve ne sia
bisogno, al fine della salvaguardia delle persone, delle
istituzioni, i beni, il lavoro, la cultura e lo sviluppo delle
persone interessate.
2. Queste misure speciali non devono essere contrarie ai desideri
liberamente espressi dei popoli interessati.
3. Dette misure non devono in alcun modo compromettere il
godimento senza discriminazioni della generalità dei
diritti che si ricollegano alla qualità di cittadino.
Art. 5
1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si
dovrà:
a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali,
culturali, religiose e spirituali di questi popoli e tenere nella
dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si
confrontano, sia collettivamente che individualmente;
b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle
istituzioni di questi popoli;
c) adottare, con la partecipazione e la collaborazione dei popoli
coinvolti, misure per la rimozione delle difficoltà che
questi popoli incontrano nell'affrontare nuove condizioni di vita
e di lavoro.
Art. 6
1. Nell'applicare le disposizioni di questa convenzione, i
Governi debbono:
a) consultare i popoli interessati, attraverso procedure
appropriate, ed in particolare attraverso le loro istituzioni
rappresentative, ogni volta in cui si prendono in considerazione
misure legislative od amministrative che li possano riguardare
direttamente;
b) istituire dei mezzi per cui questi popoli possano, almeno
ugualmente alle altre componenti della popolazione, partecipare
liberamente ed a tutti i livelli alle decisioni nelle istituzioni
elettive e negli organismi amministrativi od altri, responsabili
delle politiche e dei programmi che li riguardano;
c) istituire dei mezzi che permettano il pieno sviluppo delle
istituzioni e delle iniziative proprie di questi popoli e, se del
caso, di fornir loro le risorse a tal fine necessarie.
2. le consultazioni effettuate in applicazione della presente
convenzione devono essere condotte in buona fede ed in forma
appropriata alle circostanze, al fine di pervenire ad un accordo,
o di ottenere un consenso riguardante le misure in
considerazione.
Art. 7
1. I popoli interessati devono avere il diritto di decidere le
proprie priorità in ciò che riguarda il processo di
sviluppo, nella misura in cui esso incida sulla loro vita, sulle
loro credenze, le loro istituzioni ed il loro benessere
spirituale e sulle terre che essi occupano od in altro modo
utilizzano, e d'esercitare in quanto possibile un controllo sul
proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, i detti
popoli debbono partecipare all'elaborazione, all'attuazione ed
alla valutazione dei piani e dei programmi di sviluppo economico
nazionale e locale che li possano riguardare direttamente.
2. Il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei
popoli interessati ed il loro livello sanitario ed educativo, con
la loro partecipazione e collaborazione, deve avere la
priorità rispetto ai piani di sviluppo economico
complessivo delle regioni che essi abitano. Allo stesso modo, i
progetti specifici di sviluppo di queste regioni debbono essere
concepiti in modo da promuovere un tale miglioramento.
3. I Governi devono far sì che, se del caso, siano
effettuati degli studi in collaborazione con i popoli
interessati, al fine di valutare l'impatto sociale, spirituale,
culturale ed ambientale che potrebbero aver su di loro le
previste attività di sviluppo. I risultati di tali studi
devono essere considerati parametro fondamentale per l'attuazione
di dette attività.
4. I Governi devono prendere misure, in collaborazione con i
popoli interessati, per la protezione e la salvaguardia
dell'ambiente nei territori che essi abitano.
Art. 8
1. Nell'applicazione ai popoli interessati della legislazione
nazionale, devono tenersi in dovuta considerazione le loro
consuetudini, ovvero il loro diritto consuetudinario.
2. I popoli interessati devono avere il diritto di conservare le
proprie consuetudini ed istituzioni, in quanto esse non siano
incompatibili con i diritti fondamentali definiti dal sistema
giuridico nazionale e con i diritti dell'uomo riconosciuti a
livello internazionale. Si devono stabilire, in quanto
necessarie, delle procedure per la soluzione dei conflitti che
potessero eventualmente sorgere dall'applicazione di tale
principio.
3. L'applicazione dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo non
deve impedire agli appartenenti a detti popoli l'esercizio dei
diritti riconosciuti ad ogni cittadino, e di assumere gli
obblighi corrispondenti.
Art. 9
1. Compatibilmente col sistema giuridico nazionale e con i
diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale, devono
essere rispettati i modi in cui i popoli interessati agiscono a
titolo consuetudinario per la repressione dei reati commessi dai
propri membri.
2. Le autorità ed i tribunali chiamati a giudicare in
materia penale devono tener conto delle consuetudini di questi
popoli in tale settore.
Art. 10
1. Allorché ad appartenenti ai popoli interessati siano
inflitte sanzioni penali previste dalla legislazione generale,
deve tenersi conto delle loro caratteristiche economiche, sociali
e culturali.
2. Debbono preferirsi forme di sanzione alternative al
carcere.
Art. 11
Ad eccezione dei casi previsti dalla legge per tutti i cittadini,
dev'essere vietata la prestazione obbligatoria di servizi
personali, retribuiti o non, in qualsiasi forma venga imposta
agli appartenenti ai popoli interessati.
Art. 12
I popoli interessati devono beneficiare di una tutela contro la
violazione dei loro diritti, ed avere un'azione legale,
individuale o col tramite dei propri organi rappresentativi, per
assicurare l'effettivo rispetto di questi diritti. Devono
prendersi misure per far sì che, in ogni procedimento
legale, gli appartenenti a questi popoli possano comprendere e
farsi comprendere, all'occorrenza per mezzo di un interprete od
in altri modi efficaci.
Art. 13
1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della
convenzione, i Governi devono rispettare l'importanza speciale,
per la cultura e per i valori spirituali dei popoli interessati,
della relazione che essi intrattengono con le terre od i
territori (o, a seconda dei casi, con entrambi) che essi occupano
od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti
collettivi di questa relazione.
2. L'utilizzo negli articoli 15 e 16 del termine "terre"
comprende il concetto di territori, esteso alla totalità
dell'ambiente delle regioni che i popoli interessati occupano od
altrimenti utilizzano.
Art. 14
1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che
questi popoli abitano tradizionalmente devono essere loro
riconosciuti. Si devono inoltre adottare delle misure adeguate al
caso per la salvaguardia del diritto dei popoli interessati
all'utilizzo delle terre non occupate esclusivamente da loro, ma
alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie
attività tradizionali e di sussistenza. A questo riguardo
deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli
nomadi e degli agricoltori itineranti.
2. I Governi devono adottare misure adeguate per
l'identificazione delle terre tradizionalmente occupate dai
popoli interessati, e per garantire l'effettiva tutela dei loro
diritti di proprietà e di possesso.
3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere
istituite procedure adeguate alla decisione delle rivendicazioni
territoriali provenienti dai popoli interessati.
Art. 15
1. Devono essere salvaguardati in nodo speciale i diritti dei
popoli interessati alle risorse naturali delle loro terre. Questi
diritti comprendono, per questi popoli, la partecipazione
all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione di queste
risorse.
2. Nel caso in cui lo Stato mantiene la proprietà dei
minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre
risorse di cui sono dotate le terre, i Governi devono stabilire o
mantenere procedure di consultazione dei popoli interessati per
determinare, prima d'intraprendere o d'autorizzare ogni programma
di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e
fino a che punto gli interessi di questi popoli ne sono
minacciati. I popoli interessati devono, ogni volta in cui
ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da
queste attività e devono ricevere un equo indennizzo per
ogni danno che potrebbero subire a causa di tali
attività.
Art. 16
1. Ad eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del
presente articolo, i popoli interessati non devono essere
trasferiti dalle terre che occupano.
2. Qualora in via d'eccezione si giudichino necessari il
trasferimento ed il reinsediamento di detti popoli, questi non
potranno avvenire se non col loro consenso liberamente espresso
in piena cognizione di causa. Qualora tale consenso non possa
ottenersi, trasferimento e reinsediamento non potranno avvenire
se non a seguito di procedure stabilite dalla legislazione
nazionale e comprendenti, se del caso, inchieste pubbliche in cui
i popoli interessati abbiano la possibilità d'essere
rappresentati in modo efficace.
3. Ogniqualvolta sia possibile, detti popoli devono avere il
diritto di ritornare alle proprie terre tradizionali alla
cessazione delle regioni che ne hanno motivato il
trasferimento.
4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, secondo
quanto determinato in un accordo ovvero, in assenza di un
accordo, secondo procedure appropriate, detti popoli devono
ricevere, nella maniera migliore possibile, terre di
qualità e di status giuridico almeno uguali a quelli delle
terre occupate in precedenza, e che permettano loro di sovvenire
ai loro bisogni presenti e d'assicurare il loro sviluppo futuro.
Quando i popoli interessati esprimano la preferenza per un
indennizzo in forma specifica od in natura, essi devono essere
indennizzati in tal modo, riservandosi le appropriate
garanzie.
5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere
integralmente risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito
a tal causa.
Art. 17
1. Devono essere rispettati i modi di trasferimento dei diritti
fondiari fra i propri membri, stabiliti dai popoli
interessati.
2. I popoli interessati devono essere consultati qualora si
esamini la loro capacità di alienare le proprie terre o di
trasferire in altro modo i propri diritti sulle stesse al di
fuori della loro comunità.
3. Deve essere impedito alle persone non appartenenti a detti
popoli di sfruttarne le consuetudini o l'ignoranza della legge al
fine di ottenere la proprietà, il possesso o l'uso delle
terre di loro appartenenza.
Art. 18
La legge deve prevedere sanzioni adeguate per ogni ingresso non
autorizzato alle terre dei popoli interessati, e per ogni
sfruttamento non autorizzato di dette terre, ed i Governi devono
adottare misure per impedire tali violazioni.
Art. 19
I programmi nazionali in materia agricola devono garantire ai
popoli interessati condizioni equivalenti a quelle di cui
beneficiano gli altri componenti della popolazione per quanto
riguarda:
a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui
detti popoli dispongono sono insufficienti ad assicurar loro gli
elementi di una normale esistenza, od a far fronte ad una loro
eventuale crescita demografica;
b) la concessione dei mezzi necessari alla valorizzazione delle
terre che questi popoli già possiedono.
Art. 20
1. I Governi devono, nel quadro della legislazione nazionale ed
in collaborazione con i popoli interessati, adottare delle misure
speciali per garantire ai lavoratori appartenenti a questi popoli
una tutela effettiva in ciò che riguarda l'assunzione e le
condizioni d'impiego, nella misura in cui non sono effettivamente
tutelati dalla legislazione applicabile ai lavoratori in
generale.
2. I Governi devono fare tutto ciò che è in loro
potere per evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori
appartenenti ai popoli interessati ed altri lavoratori,
specialmente in ciò che riguarda:
a) l'accesso all'impiego, ivi compreso agli impieghi qualificati,
come anche le misure di promozione e di avanzamento;
b) la pari remunerazione per un lavoro di pari valore;
c) l'assistenza medica e sociale, la sicurezza e la salute sul
lavoro, tutte le prestazioni della sicurezza sociale e di ogni
altro vantaggio derivante dall'impiego, come anche
l'alloggio;
d) il diritto d'associazione, il diritto di dedicarsi liberamente
ad ogni attività sindacale non contraria alla legge ed il
diritto di concludere accordi collettivi con gli imprenditori o
con le loro organizzazioni.
3. Le misure prese devono specialmente mirare a che:
a) i lavoratori appartenenti ai popoli interessati, ivi compresi
i lavoratori stagionali, occasionali e migranti impiegati in
agricoltura od in altre attività, allo stesso modo di
quelli impiegati da fornitori di manodopera, godano della tutela
accordata dalla legislazione e dalla prassi nazionali agli altri
lavoratori di queste categorie negli stessi settori, e che siano
pienamente informati dei propri diritti in virtù della
legislazione in materia di lavoro, e dei mezzi di ricorso cui
possono accedere;
b) i lavoratori appartenenti a questi popoli non siano soggetti a
condizioni di lavoro che mettano in pericolo la loro salute, in
particolare con l'esposizione a pesticidi o ad altre sostanze
tossiche,
c) i lavoratori appartenenti a questi popoli godano di pari
opportunità e di pari trattamento tra uomini e donne
nell'impiego, e di una tutela contro le molestie sessuali.
4. Deve prestarsi particolare attenzione alla creazione di
adeguati servizi d'ispezione del lavoro nelle regioni in cui i
lavoratori appartenenti ai popoli interessati esercitino
attività salariate, in modo da garantire il rispetto delle
disposizioni della presente parte della convenzione.
Art. 21
I membri dei popoli interessati debbono poter beneficiare di
mezzi di formazione professionale almeno uguali a quelli
accordati agli altri cittadini.
Art. 22
1. Devono essere adottate misure per promuovere la partecipazione
volontaria dei membri dei popoli interessati ai programmi di
formazione professionale di generale applicazione.
2. Allorché i programmi di formazione professionale di
generale applicazione esistenti non rispondano ai bisogni propri
dei popoli interessati, i Governi devono, con la loro
partecipazione, agire in maniera tale che siano messi a loro
disposizione mezzi di formazione specifici.
3. I programmi specifici di formazione devono esser basati sul
contesto economico, sulla situazione socioculturale e sulle
esigenze concrete dei popoli interessati. Ogni studio in questo
campo dev'essere realizzato in collaborazione con questi popoli,
che devono essere consultati con riguardo all'organizzazione ed
al funzionamento dei programmi. Se possibile, qualora decidano in
tal senso, questi popoli devono assumere progressivamente la
responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento di
tali programmi formativi.
Art. 23
1.L'artigianato, le industrie rurali e comunitarie, le
attività riguardanti l'economia di sussistenza e le
attività tradizionali dei popoli interessati come la
caccia, la pesca, la caccia con le trappole e la raccolta, devono
essere riconosciuti come fattori importanti per il mantenimento
della loro cultura, come anche della loro autosufficienza e del
loro sviluppo economico. I Governi debbono, con la partecipazione
di detti popoli e nel caso ve ne sia bisogno, fare in modo che
tali attività siano sostenute e promosse.
2. Su richiesta dei popoli interessati, dev'essere fornito loro
qualora sia possibile, un aiuto tecnologico e finanziario
appropriato, che tenga conto delle tecniche tradizionali e delle
caratteristiche culturali di detti popoli, come anche
dell'importanza di uno sviluppo duraturo ed equo.
Art. 24
I regimi di sicurezza sociale devono essere progressivamente
estesi ai popoli interessati, ed essere applicati nei loro
confronti senza discriminazioni.
Art. 25
1. I Governi devono fare in modo che servizi sanitari adeguati
siano messi a disposizione dei popoli interessati, o devono dar
loro i mezzi che permettano loro di organizzare e somministrare
tali servizi sotto la loro responsabilità e controllo, in
modo che essi possano godere il più alto livello possibile
di salute fisica e mentale.
2. I servizi di sanità devono per quanto possibile essere
organizzati a livello comunitario. Questi servizi devono essere
pianificati ed amministrati in collaborazione con i popoli
interessati e tener conto delle loro condizioni economiche,
geografiche, sociali e colturali, come anche dei loro metodi di
prevenzione e cura, delle loro pratiche di guarigione e rimedi
tradizionali.
3. Il sistema sanitario deve dare la preferenza alla formazione
ed impiego di personale sanitario delle comunità locali e
deve concentrarsi sulle cure sanitarie primarie, sempre in
stretto rapporto con gli altri livelli del servizio
sanitario.
4. La prestazione di tali servizi deve essere coordinata con le
altre misure sociali, economiche e culturali adottate sul
luogo.
Art. 26
Devono prendersi misure per garantire ai membri dei popoli
interessati la possibilità di ricevere un'educazione ad
ogni livello, almeno in condizioni d'uguaglianza con il resto
della comunità nazionale.
Art. 27
1. I programmi e i servizi educativi per i popoli interessati
devono essere sviluppati e attuati con la loro collaborazione,
per corrispondere alle loro particolari esigenze e devono
trattare la loro storia, le loro conoscenze e tecniche, i loro
sistemi di valori e le altre loro aspirazioni sociali, economiche
e culturali.
2. Le autorità competenti devono fare in modo che siano
garantite la formazione dei membri dei popoli interessati e la
loro partecipazione alla formulazione ed esecuzione dei programmi
d'educazione; affinché, se occorra, la
responsabilità della conduzione di detti programmi possa
essere progressivamente trasferita a detti popoli.
3. Inoltre, i Governi devono riconoscere il diritto di tali
popoli a creare le proprie istituzioni e modi d'educazione, a
condizione che tali istituzioni rispondano alle norme minime
stabilite dall'autorità competente in consultazione coi
detti popoli. A questo fine si devono fornire loro adeguate
risorse.
Art. 28
1. Quando ciò sia realizzabile, si deve insegnare ai
bambini dei popoli interessati a leggere e scrivere nella loro
lingua indigena o nella lingua più comunemente utilizzata
dal gruppo cui appartengono. Qualora ciò non sia
realizzabile, le autorità competenti devono intraprendere
consultazioni con tali popoli in vista dell'adozione di misure
atte a raggiungere tale scopo.
2. Devono assumersi misure adeguate per garantire a questi popoli
la conoscenza della lingua nazionale o di una delle lingue
ufficiali del Paese.
3. Devono adottarsi disposizioni per la salvaguardia delle lingue
indigene dei popoli interessati e per promuoverne l'uso e lo
sviluppo.
Art. 29
L'educazione deve mirare a dare ai bambini dei popoli interessati
le conoscenze generali e le attitudini che li aiutino a
partecipare pienamente ed in modo paritario alla vita della
propria comunità, come pure a quella della comunità
nazionale.
Art. 30
1. I Governi devono adottare misure adattate alle tradizioni ed
alle culture dei popoli interessati, al fine di far conoscere
loro i propri obblighi e diritti, specialmente per quanto
riguarda il lavoro, le possibilità economiche, le
questioni educative e sanitarie, i servizi sociali ed i diritti
risultanti dalla presente convenzione.
2. A tal fine si ricorrerà, se necessario, a traduzioni
scritte ed all'uso dei mezzi di comunicazioni di massa nella
lingua di detti popoli.
Art. 31
Devono adottarsi misure di carattere educativo in tutti i settori
della comunità nazionale, e particolarmente in quelli
più direttamente in contatto con i popoli interessati, al
dine di eliminare i pregiudizi che essi potrebbero nutrire al
riguardo di detti popoli. A tal fine, ci si deve sforzare di
garantire che i libri di storia e gli altri materiali pedagogici
diano una descrizione equa, esatta e documentata di
società e culture dei popoli interessati.
Art. 32
I Governi devono assumere misure adeguate, ivi compresi accordi
internazionali, per facilitare i contatti e la cooperazione
transfrontaliera tra popoli indigeni e tribali, anche nei campi
economico, sociale, culturale, spirituale ed
ambientale.
Art. 33
1. L'autorità governativa responsabile delle questioni che
sono oggetto della presente convenzione deve assicurarsi che
esistano istituzioni od altri meccanismi appropriati per
amministrare i programmi destinati ai popoli interessati, e che
essi dispongano dei mezzi necessari a compiere le loro
funzioni.
2. Questi programmi devono includere:
a) la pianificazione, il coordinamento, l'attuazione e la
valutazione, in collaborazione con i popoli interessati, delle
misure previste dalla presente convenzione;
b) l'invio alle autorità competenti delle proposte,
legislative e d'altro genere, ed il controllo dell'applicazione
di dette misure, in collaborazione con i popoli
interessati.
Art. 34
La natura e la portata delle misure da adottarsi per dare effetto
alla presente convenzione devono essere determinati con
elasticità, tenendo conto delle particolari condizioni di
ciascun Paese.
Art. 35
L'applicazione delle disposizioni della presente convenzione non
deve pregiudicare ai diritti ed ai vantaggi garantiti ai popoli
interessati in virtù di altre convenzioni e
raccomandazioni, di strumenti internazionali, di trattati o di
leggi, sentenze, consuetudini od accordi nazionali.
Art. 36
La presente convenzione modifica la convenzione sui popoli
indigeni e tribali del 1957.
Art. 37
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno
comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del
lavoro
Art. 38
1. La presente convenzione non vincolerà che i Membri
dell'Organizzazione Internazionale del lavoro la cui ratifica sia
stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le
ratifiche da porte di due Membri saranno state registrate dal
Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per
ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica
sarà stata registrata.
Art. 39
1. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione può
denunziarla allo scadere di un decennio dopo la data di entrata
in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al
Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da
lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un
anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro ratificatore della presente convenzione che, nel
termine di un anno dallo scadere del periodo di un decennio
menzionato nel precedente paragrafo, non userà della
facoltà di denunzia prevista dal presente articolo,
sarà obbligato per un nuovo decennio e, per il seguito,
potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di
ogni decennio, alle condizioni previste dal presente
articolo.
Art. 40
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro
notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e
denunzia che gli saranno comunicate dai Membri
dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione
della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il
Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri
dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione
entrerà in vigore.
Art. 41
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro
comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai
fini della registrazione, in conformità all'art. 102 della
Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete relative ad
ogni ratifica e ad ogni atto di denunzia che avrà
registrato in conformità agli articoli precedenti.
Art. 42
Ogni volta in cui lo giudicherà necessario, il Consiglio
d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro
presenterà alla Conferenza generale un rapporto
sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà
se sarà il caso di iscrivere all'ordine del giorno della
Conferenza la questione della sua revisione totale o
parziale.
Art. 43
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione
rivedendo in tutto od in parte la presente convenzione, ed a meno
che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della convenzione
riformulata avrà senz'altro, nonostante l'articolo 39 di
cui sopra, l'effetto di una denunzia immediata della presente
convenzione, a condizione che la nuova convenzione riformulata
sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data d'entrata in vigore della nuova
convenzione riformulata, la presente convenzione cesserà
di essere aperta alla ratifica dei Membri.2. La presente
convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma
e tenore per i Membri che l'avranno ratificata e che non
ratificheranno la convenzione riformulata.
Art. 44
Le versioni francese e inglese del testo della presente
convenzione sono entrambe vincolanti.
Traduzione: Stefano Barbacetto
Vedi anche in gfbv.it:
www.gfbv.it/3dossier/siberia/klima2006-it.html
| www.gfbv.it/3dossier/diritto/dich-univ-it.html
| www.gfbv.it/3dossier/ilo169articolo.html
| www.gfbv.it/3dossier/seattle-it.html |
www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/dekade-it.html
| www.gfbv.it/3dossier/diritto/ilo169-it.html
www: www.ilo.ch