Per una Europa delle
lingue
Pluralismo linguistico e democrazia linguistica - l'APM
International chiede che la Costituzione Europea contenga i
diritti delle minoranze |
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Bolzano, 1.3.2002
Quest'anno
dovrà essere elaborata la Costituzione dell'Unione
Europea. La "Convenzione europea" (http://europa.eu.int/futurum/),
un collegio presieduto dall'ex-presidente francese Giscard
d'Estaing, si riunisce a partire da oggi, 28 febbraio 2002.
L'Associazione per i Popoli Minacciati - internazionale (APM)
segue questo processo con benevolenza critica: da un lato
salutiamo il fatto che al crescente potere delle istituzioni
europee siano contrapposti finalmente anche dei diritti dei
cittadini. D'altra parte s'impone la necessità di
assicurare che la Costituzione sia completa e
vincolante.
Anche per questo
motivo chiediamo che la UE non tralasci più le questioni
delle minoranze, poiché:
- negli accordi di
Maastricht l'UE riconosce negli atricoli 126 e 128 il pluralismo
linguistico e culturale
- questi
riconoscimenti vengono ulteriormente sanciti dall'articolo 22
della Carta dei Diritti Fondamentali
- la maggioranza dei
paesi membri dell'UE ha ratificato sia la Convenzione Quadro per
la tutela delle minoranze nazionali, sia la Carta delle lingue
regionali e delle minoranze del Consiglio
Europeo
- la maggior parte
dei paesi occidentali ha ratificato, anni fa, la
„Convenzione Internazionale per i diritti civili e
politici" (Art. 27: „Negli stati con minoranze etniche,
religiose e linguistiche, gli appartenenti a queste minoranze
hanno il diritto di coltivare collettivamente la propria vita
culturale, di esercitare la propria religione, di usare la
propria lingua.").
- vogliamo ricordare
che la riunione plenaria dell'ONU del 18 dicembre 1992 ha
approvato la Risoluzione per le minoranze 47/135. Questa
Risoluzione completa l'art. 7 dell'Accordo sui Diritti Umani
dell'ONU chiedendo ai paesi di creare „condizioni
favorevoli affinché le minoranze possano esprimere le
proprie particolarità e sviluppare la propria lingua,
cultura, religione, tradizione e costumi".
Gli articoli della
Costituzione europea debbono quindi considerare:
- un effettivo
divieto di discriminazione valevole anche a favore dei cittadini
extracomunitari, comprensivo anche della possibilità di
favorire i gruppi concretamente discriminati ("azioni
positive");
- un articolo per la
tutela delle minoranze etniche e linguistiche, formulata come
diritto dell'individuo;
- un divieto di
espulsioni forzate, che comprenda il diritto alla propria terra e
il diritto ad un ritorno sicuro in patria.
L'APM si impegna
affinchè i diritti delle minoranze siano fissati nella
Costituzione dell'UE. Proponiamo i seguenti
articoli:
1) L'Unione
riconosce e assicura i diritti inalienabili dell'uomo, sia come
persona individuale, sia come appartenente ad un gruppo sociale,
linguistico, culturale o religioso.
2) Tutti i
cittadini dell'Unione hanno pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, senza differenza di genere, di colore
della pelle, di lingua, di confessione, di credo politico, delle
condizioni personali e sociali. É compito dell'Unione
eliminare gli ostacoli di natura economica, sociale e linguistica
i quali limiterebbero di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini dell'UE, e di conseguenza lo sviluppo umano della
propria persona e la piena partecipazione alla vita politica,
economica e sociale dell'Unione.
3) L'Unione
riconosce e incentiva le minoranze con particolari norme. Chi
appartiene a minoranze linguistiche e/o etniche ha il diritto di
utilizzare collettivamente e pubblicamente la propria lingua e di
coltivare la propria cultura.
L'APM chiede che la
Costituzione contenga diritti a cui ci si può appellare
anche individualmente, e che valgano non solo per cittadini
dell'UE ma per tutti gli abitanti nell'Unione. La Costituzione
deve limitare qualsiasi forma di violenza statale nell'ambito
dell'UE. Una costituzione non completa e precaria costituirebbe
un pericoloso passo indietro rispetto alla tradizione per i
diritti umani e alle costituzioni democratiche.
L'APM inoltre si
impegna per la garanzia a livello europeo per il diritto
fondamentale all'asilo per i perseguitati politici e per le
vittime di trattamenti crudeli e inumani; come pure
dell'introduzione nella Costituzione dei principali diritti
sociali, economici e culturali.
Perché un
divieto alla dicriminazione?
Anche nelle
"democrazie stabili" dell'Europa occidentale vi sono persone
discriminate a causa del colore della loro pelle, della loro
cultura, della loro origine, della loro religione. La Carta dei
diritti Fondamentali contiene un divieto di discriminazione,
purtroppo si tratta di un divieto non vincolante e a cui non ci
si può appellare individualmente; tuttavia bisogna
assicurare senza equivoci che questo valga non soltanto per i
cittadini comunitari, ma anche per i cittadini di Stati terzi,
cioè per tutte le persone che vivono
nell'Unione.
Come già noto
(ad esempio dalla discussione sulla parità tra uomo e
donna), la discriminazione di fatto di interi gruppi umani
è spesso difficile da sradicare. Perciò chiediamo
che l'articolo sul divieto di discriminazione venga completato
col seguente comma:
- "Chi appartiene a
gruppi di fatto svantaggiati deve essere sostenuto in modo
particolare".
L'APM s'impegna anche
perché anche le istituzioni di formazione delle minoranze
etniche e linguistiche di antico insediamento siano
specificamente sostenute da Bruxelles, ovvero nel quadro
giuridico europeo.
Divieto di
espulsione forzata
In considerazione del
genocidio ai danni dei Musulmani bosniaci (1992-95) e delle
perduranti espulsioni in massa dal Kosovo - prima ai danni degli
Albanesi, ora dei Serbi, come anche di Rom, Ashkali ed "Egiziani
kosovari" bisogna pretendere che la UE cerchi di impedire questi
ed altri gravissimi crimini contro l'umanità. L'APM
perciò propone la seguente formulazione:
- "L'Unione Europea
si impegna a prevenire ovvero a porre fine, e a perseguire
penalmente la guerra di aggressione, il genocidio (anche a danno
di classi sociali), l'espulsione in massa ed altri gravi crimini
contro l'umanità.
Per ciò che
riguarda il crimine dell'espulsione in massa, nel diritto
internazionale esistono già delle proposte per un diritto
di resistenza, che favorisca ugualmente individui e gruppi. L'APM
propone il seguente testo, che comprende anche il diritto alla
propria terra ed il diritto ad un rimpatrio sicuro:
- Art. Y: Divieto
di espulsione:
Ogni persona ha il
diritto di restare, in pace, sicurezza e dignità, nel
proprio luogo di abitazione, nella propria terra e nel proprio
Paese; ovvero di ritornarvi.
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