Il 13 settembre 2007 è stata approvata dall'ONU la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni. 143 Paesi hanno votato a favore dell'approvazione della Dichiarazione; 4 i voti contrari (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) e 11 gli astenuti (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Federazione Russa, Samoa e Ucraina). Riportiamo di seguito il testo della Dichiarazione:
L'Assemblea Generale, Prendendo atto della raccomandazione del
Consiglio dei diritti umani contenute nella sua risoluzione 1/2
del 29 giugno 2006, con la quale il Consiglio ha adottato il
testo della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle
popolazioni indigene,
ricordando la sua risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006, di
cui ha deciso di rinviare l'esame e la sua azione sulla
Dichiarazione per permettere ulteriori consultazioni al riguardo,
e anche deciso di concludere l'esame entro la fine della 61.
sessione dell'Assemblea generale,
adotta la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei
popoli indigeni come contenute nell'allegato della presente
risoluzione.
Allegato
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli
indigeni
L'Assemblea Generale,
guidata dai fini e dai principi della Carta delle Nazioni Unite,
e in buona fede in esecuzione degli obblighi assunti dagli Stati
in accordo con la Carta,
Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e
diritti a tutti gli altri popoli, riconoscendo inoltre il diritto
di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a
considerare se stessi differenti, e ad essere rispettati come
tali,
Affermando inoltre che tutti popoli contribuiscono alla
diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle
culture, che costituiscono la comune eredità del genere
umano,
Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche
basate sulla superiorità o in difesa della
superiorità di popoli o individui in base all'origine
nazionale, razziale, religiosa, etnica o sulle diversità
culturali sono razziste, scientificamente false, non valide dal
punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente
ingiuste,
Affermando ancora che i popoli indigeni, nell'esercizio dei
propri diritti, devono essere liberi dalla discriminazione di
ogni genere,
Preoccupati del fatto che molti popoli indigeni sono stati
privati dei propri diritti umani e delle libertà
fondamentali, in seguito, tra l'altro, alla colonizzazione e
all'espropriazione delle loro terre, territori e risorse, che
hanno impedito l'esercizio, in particolare, del loro diritto allo
sviluppo, secondo i loro bisogni e interessi,
Riconoscendo la necessità inderogabile di rispettare e
promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni, che derivano
dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro
culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, e
specialmente il diritto alle loro terre, territori e
risorse,
Riconoscendo inoltre l'esigenza inderogabile di rispettare e
promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati,
accordi ed altre intese costruttive con gli Stati,
Accogliendo favorevolmente il fatto che i popoli indigeni si
organizzino per promuovere la loro crescita politica, economica,
sociale e culturale e per giungere alla fine di tutte le forme di
discriminazione ed oppressione laddove esse si verifichino,
Nella convinzione che il controllo dei popoli indigeni sullo
sviluppo che riguarda loro stessi e le loro terre, territori e
risorse li metterà in grado di mantenere e rafforzare le
loro istituzioni, culture e tradizioni, così come di
promuovere il loro sviluppo secondo le proprie aspirazioni e
necessità,
Riconoscendo inoltre che il rispetto per le conoscenze, le
culture e le pratiche tradizionali indigene contribuisce allo
sviluppo equo e sostenibile e alla gestione adeguata
dell'ambiente,
Evidenziando il contributo di una demilitarizzazione delle terre
e dei territori dei popoli indigeni, che contribuirà alla
pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo, alla
comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i
popoli del mondo,
Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e
comunità indigene a conservare una responsabilità
condivisa per l'educazione, preparazione, istruzione e benessere
dei loro bambini, conforme ai diritti dei bambini
Considerando che i diritti affermati nei trattati, accordi ed
altre intese costruttive, fra Stati e popoli indigeni, in alcune
situazioni, materia di relazione, interesse,
responsabilità e carattere internazionale,
Considerando inoltre che i diritti affermati nei trattati,
accordi ed altre intese costruttive, e le relazioni che essi
rappresentano, sono la base per il rafforzamento della
partnership fra i popoli indigeni e Stati
Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la
Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici come
anche la Dichiarazione di Vienna e Programma d'Azione, affermano
la fondamentale importanza del diritto di autodeterminazione di
tutti i popoli, in virtù del quale essi determinano
liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono
il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,
Tenendo presente che nulla in questa Dichiarazione può
essere usato come pretesto per negare a qualsiasi popolo il
diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità
al diritto internazionale
Convinti che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni in
questa Dichiarazione favoriranno relazioni armoniose e di
cooperazione fra gli Stati ed i popoli indigeni, basate su
principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani,
non discriminazione e buona fede
Incoraggiando gli Stati ad ottemperare ai loro obblighi ed
implementarli efficacemente secondo gli accordi internazionali
quando riguardino i popoli indigeni, soprattutto quelli
riguardanti i diritti umani, in consultazione e cooperazione con
i popoli in questione,
Enfatizzando che le Nazioni Unite giocano un ruolo importante e
continuo nella promozione e nella tutela dei diritti dei popoli
indigeni
Credendo che questa Dichiarazione sia un altro importante passo
nel riconoscimento, nella promozione e nella protezione dei
diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello
sviluppo di attività rilevanti del sistema delle Nazioni
Unite in questo ambito,
Riconoscendo e affermando che gli individui indigeni hanno titolo
senza alcuna discriminazione a tutti i diritti umani riconosciuti
dal diritto internazionale, e che i popoli indigeni posseggono
diritti collettivi i quali sono indispensabili alla loro
esistenza, benessere e sviluppo integrale come popoli
Riconoscendo anche che la situazione dei popoli indigeni varia
da regione a regione e da stato a stato, e che la rilevanza di
particolarità nazionali e regionali e vari sfondi storici
e culturali deve essere tenuta in debita considerazione
Proclama solennemente la seguente Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni quale standard di
raggiungimento delle finalità da perseguire in uno spirito
di partenariato e mutuo rispetto:
Articolo 1
I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento,
sia come collettività sia come individui, di tutti i
diritti umani e le libertà fondamentali sancite dalla
Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e dalla legislazione internazionale sui diritti
umani.
Articolo 2
Gli individui e i popoli indigeni sono liberi e uguali per
dignità e diritti (non c'è) a tutti gli individui e
popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di
discriminazione, (nell'esercizio dei loro diritti) in particolare
quella ( di quelli basati su) basata sulla loro origine o
identità indigena.
Articolo 3
I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In
virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente il loro
status politico e liberamente perseguono il loro sviluppo
economico, sociale e culturale.
Articolo 4
I popoli indigeni, esercitando il loro diritto di
autodeterminazione, hanno il diritto all'autonomia o
all'autogoverno in materie relative ai loro affari interni e
locali, così come ai modi e maniere per finanziare le loro
autonome funzioni.
Articolo 5
I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le
loro specifiche istituzioni politiche, legali, economiche,
sociali e culturali, pur conservando i loro diritti a partecipare
pienamente, se così scelgono, alla vita politica,
economica, sociale e culturale dello Stato.
Articolo 6
Ogni individuo indigeno ha diritto ad una nazionalità.
Articolo 7
1. Gli individui indigeni hanno il diritto alla vita,
all'integrità fisica e mentale, alla libertà e
sicurezza della persona
2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di vivere in
libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e a non
essere soggetti ad alcun atto di genocidio o ogni altro atto di
violenza, inclusa la sottrazione forzata di bambini dal gruppo ad
un altro gruppo.
Articolo 8
1. I popoli indigeni e i singoli individui hanno il diritto a non
dover subire l'assimilazione forzata o la distruzione della loro
cultura
2. Gli Stati garantiranno meccanismi efficaci di prevenzione e
riparazione per:
a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di deprivarli
della propria integrità come popoli distinti, o dei propri
valori culturali o identità etniche;
b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di
espropriarli delle loro terre, territori o risorse;
c) qualunque forma di trasferimento di popolazione che abbia
l'intento o l'effetto di violare o minare uno qualunque dei loro
diritti;
d) qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;
e) qualunque forma di propaganda progettata per promuovere o
incitare discriminazione etnica o razziale diretta contro di
loro.
Articolo 9
Gli individui e i popoli indigeni hanno il diritto di appartenere
ad una comunità indigena o ad una nazione, in accordo con
le tradizioni e gli usi della comunità o della nazione di
riferimento. Nessuna discriminazione di alcun tipo può
derivare dall'esercizio di un tale diritto.
Articolo 10
I popoli indigeni non saranno forzatamente rimossi dalle proprie
terre o territori. Nessun trasferimento avrà luogo senza
il libero, preventivo ed informato consenso dei popoli indigeni
in questione e previo accordo su una giusta e adeguata
compensazione, e, ove possibile, con la possibilità di
farvi ritorno.
Articolo 11
1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare e
praticare le proprie tradizioni culturali ed i loro costumi.
Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e
sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle
loro culture, come i siti archeologici e storici, gli artefatti,
il design, le cerimonie, le tecnologie e le arti visive e
spettacoli e la letteratura.
2. Gli stati provvederanno a rimediare attraverso dispositivi
efficaci, che possono comprendere anche la restituzione,
sviluppati insieme ai popoli indigeni, con rispetto della loro
proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale
presa senza il loro libero, preventivo ed informato consenso o in
violazione alle loro leggi, tradizioni e costumi.
Articolo 12
1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare,
sviluppare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali e
religiose, i loro costumi e cerimonie; hanno il diritto di
mantenere, proteggere, ed avere accesso riservato ai propri siti
religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo di
oggetti cerimoniali; e il diritto al rimpatrio di resti
umani.
2. Gli Stati cercheranno di favorire l'accesso e/o la
restituzione di oggetti cerimoniali e resti umani in loro
possesso attraverso equi, trasparenti ed efficaci dispositivi
sviluppati insieme con i popoli indigeni interessati.
Articolo 13
1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare,
utilizzare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future le
loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di
scrittura e letterature, e di stabilire e mantenere i loro nomi
propri per comunità, luoghi e persone.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete, (manca: ogni qualvolta
i diritti degli indigeni siano minacciati,) per assicurare che
questo diritto sia tutelato, e che i popoli indigeni possano
comprendere ed essere compresi nelle procedure politiche, legali
ed amministrative, ove necessario attraverso un servizio di
interpretariato o altri mezzi adeguati.
Articolo 14
1. I popoli indigeni hanno il diritto di stabilire e controllare
le loro istituzioni e sistemi educativi provvedendo
all'educazione nelle loro proprie lingue, in modi appropriati ai
loro metodi culturali di insegnamento e apprendimento.
2. Gli individui indigeni, particolarmente i bambini, hanno il
diritto a tutti i livelli e forme di educazione degli Stati senza
discriminazione.
3. Gli Stati, insieme ai popoli indigeni, prenderanno misure
efficaci, in relazione agli individui indigeni, particolarmente i
bambini, inclusi quelli che vivono fuori dalle loro
comunità, ad avere accesso, quando possibile, ad una
educazione nella loro propria cultura e impartita nella loro
propria lingua.
Articolo 15
1. I popoli indigeni hanno il diritto a che la dignità e
la diversità delle loro culture, tradizioni, storie ed
aspirazioni si riflettano adeguatamente nell'educazione ed
informazione pubblica.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete, in consultazione e
cooperazione con i popoli indigeni interessati, per combattere i
pregiudizi ed eliminare le discriminazioni e promuovere la
tolleranza, la comprensione e le buone relazioni tra i popoli
indigeni e tutti i segmenti della società.
Articolo 16
1. I popoli indigeni hanno il diritto di istituire i loro media
nella propria lingua e di avere accesso a tutte le forme di media
non-indigeni senza discriminazioni.
2. Gli Stati adotteranno misure efficaci per assicurare che i
propri media statali rispecchino debitamente la diversità
culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudizio nell'assicurare
piena libertà di espressione, incoraggeranno i propri
media privati a riportare adeguatamente la diversità
culturale indigena.
Articolo 17
1. I popoli indigeni e i singoli individui hanno diritto al pieno
godimento di tutti i diritti stabiliti dalle leggi internazionali
sul lavoro applicabili.
2. Gli Stati in consultazione e cooperazione con i popoli
indigeni adotteranno specifiche misure per proteggere i bambini
indigeni dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di
lavori che possono pregiudicare o interferire con l'educazione
dei bambini, o essere nocivi per il benessere o per lo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale o sociale dei bambini,
tenendo conto della loro speciale vulnerabilità e
l'importanza dell'educazione per il loro sviluppo.
3. Gli individui indigeni hanno il diritto a non essere
sottoposti ad alcuna discriminazione in materia di lavoro e, fra
l'altro, al salario o impiego.
Articolo 18
I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare alla formazione
delle decisioni sulle questioni che possono interessare i loro
diritti, per mezzo di rappresentanti scelti da loro stessi in
conformità con le loro procedure, così come di
mantenere e sviluppare le proprie istituzioni indigene per la
formazione delle decisioni.
Articolo 19
Gli Stati si consulteranno e coopereranno in buona fede con i
popoli indigeni interessati attraverso le loro proprie
istituzioni rappresentative allo scopo di ottenere il loro
libero, preventivo ed informato consenso prima di adottare e
implementare misure di carattere legislativo o amministrativo che
possono avere conseguenze per loro.
Articolo 20
1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare i
loro sistemi politici, economici e sociali, di essere garantiti
nel godimento dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo, di
impegnarsi liberamente nelle loro attività tradizionali e
in altre di tipo economico.
2. Ai popoli indigeni che sono stati privati dei propri mezzi di
sussistenza e sviluppo spetta una giusta ed adeguata
compensazione.
Articolo 21
1. I popoli indigeni hanno il diritto, senza discriminazione, al
miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, incluso
nei settori dell'educazione, del lavoro, della formazione e
dell'aggiornamento professionale, dell'abitazione, della
sanità, della sicurezza sanitaria e sociale.
2. Gli Stati adotteranno misure efficaci e, dove necessario,
speciali misure per garantire il continuo progresso delle loro
condizioni economiche e sociali. Particolare attenzione
sarà posta ai diritti ed alle speciali necessità di
anziani, donne, giovani, bambini e persone con disabilità
indigeni.
Articolo 22
1. Particolare attenzione sarà posta ai diritti ed alle
speciali necessità degli indigeni anziani, donne, giovani,
bambini e persone con disabilità nell'applicazione di
questa Dichiarazione.
2. Gli Stati adotteranno effettive misure, insieme con i popoli
indigeni, per garantire che gli indigeni donne e bambini abbiano
la piena protezione e garanzie contro ogni forma di violenza e
discriminazione.
Articolo 23
I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare
priorità e strategie per esercitare il diritto allo
sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno il diritto ad
essere attivamente coinvolti nello sviluppo e determinazione dei
programmi sanitari, edilizi ed altri piani economici e sociali
che li riguardano e, per quanto possibile, ad amministrare tali
programmi attraverso istituzioni proprie.
Articolo 24
1. I popoli indigeni hanno diritto alle loro medicine
tradizionali e a mantenere le loro pratiche mediche, incluso il
diritto alla conservazione di piante medicinali, di animali e
minerali curativi. Gli individui indigeni hanno anche il diritto
all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutte le istituzioni
sanitarie e sociali.
2. Gli individui indigeni hanno un uguale diritto al godimento
dei maggiori standard raggiungibili di salute fisica e mentale.
Gli stati adotteranno le misure necessarie al fine di raggiungere
progressivamente la piena realizzazione di questo diritto.
Articolo 25
I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro
distintiva relazione spirituale con le loro terre, territori,
acque, mari ed altre risorse che hanno tradizionalmente posseduto
o altrimenti occupato o utilizzato, e a conservare queste
responsabilità a favore delle generazioni future.
Articolo 26
1. I popoli indigeni hanno il diritto alle terre, territori e
risorse che hanno tradizionalmente posseduto, occupato od
altrimenti usato o acquisito.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di possedere, sviluppare,
controllare ed utilizzare le loro terre, territori e risorse che
essi possiedono in ragione di tradizionale proprietà o
altra tradizionale occupazione od uso, così come di quelli
che essi hanno diversamente acquisito.
3. Gli Stati daranno legale riconoscimento e protezione a quelle
terre, territori e risorse. Tale riconoscimento sarà
realizzato rispettando costumi, tradizioni e sistemi di possesso
dei popoli indigeni interessati.
Articolo 27
Gli Stati definiranno e implementeranno, insieme ai popoli
indigeni interessati, un equo, indipendente, imparziale, aperto e
trasparente processo, dando opportuno riconoscimento alle leggi,
tradizioni, costumi e sistemi di possesso dei popoli indigeni
pertinenti alle loro terre, territori e risorse, incluse quelle
che furono tradizionalmente possedute od altrimenti occupate o
usate. I popoli indigeni avranno il diritto di partecipare a
questo processo.
Articolo 28
1. I popoli indigeni hanno diritto al risarcimento, che
può comprendere anche la restituzione o, quando ciò
non sia possibile, ad un giusto, onesto ed equo risarcimento, per
le terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente
posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e che siano stati
confiscati, presi, occupati, usati o danneggiati senza il loro
libero, preventivo ed informato consenso.
2. A meno che non ci sia altro tipo di accordo siglato
liberamente con i popoli in questione, la compensazione
sarà sotto forma di terre, territori e risorse uguali in
qualità, misura e status legale o con compensazione
monetaria o con altro appropriato compenso.
Articolo 29
1. I popoli indigeni hanno il diritto alla conservazione e alla
protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle
loro terre o territori e risorse. Gli Stati dispongono ed
implementano programmi di assistenza per i popoli indigeni per
tale conservazione e protezione, senza discriminazione.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete per garantire che
l'immagazzinaggio o la sistemazione di materiali pericolosi non
venga disposta nelle terre e nei territori dei popoli indigeni
senza il loro libero, preventivo ed informato consenso.
3. Gli Stati inoltre adotteranno misure concrete per
implementare, come necessario, i programmi di monitoraggio,
mantenimento e ripristino della salute dei popoli indigeni,
sviluppati ed implementati proprio dalle stesse popolazioni
affette da questo genere di materiale.
Articolo 30
1. Le attività militari non saranno intraprese nelle terre
o territori dei popoli indigeni, se non giustificate da una
significativa minaccia ad un rilevante interesse pubblico o
diversamente con il libero assenso o se richiesto dai popoli
indigeni interessati.
2. Gli Stati intraprenderanno efficaci consultazioni con i popoli
indigeni interessati, attraverso appropriate procedure ed in
particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, prima
dell'utilizzo delle loro terre o territori per attività
militari.
Articolo 31
1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere, controllare,
proteggere e sviluppare le loro eredità culturali,
conoscenze tradizionali e espressioni culturali tradizionali,
così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie
e culture, incluse le risorse umane e genetiche, le sementi, le
medicine, le conoscenze sulle proprietà della fauna e
della flora, le tradizioni orali, le letterature, i disegni,
sport e giochi tradizionali e le arti visuali e rappresentative.
Essi hanno anche il diritto a mantenere, controllare, proteggere
e sviluppare le loro proprietà intellettuali su tali
eredità culturali, conoscenze tradizionali ed espressioni
culturali tradizionali.
2. Insieme ai popoli indigeni, gli Stati adotteranno efficaci
misure per riconoscere e proteggere l'esercizio di questi
diritti.
Articolo 32
1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare
priorità e strategie per lo sviluppo o l'utilizzo delle
loro terre, territori e risorse.
2. Gli Stati consulteranno e coopereranno in buona fede con i
popoli indigeni interessati attraverso le loro proprie
rappresentative istituzioni per ottenere il loro libero ed
informato consenso prima dell'avvio di qualsiasi progetto sulle
loro terre, territori e risorse, particolarmente riguardo allo
sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento delle risorse minerarie,
acquifere o di altro tipo.
3. Gli Stati garantiranno efficaci strumenti per un giusto ed
adeguato risarcimento per qualsiasi attività o misura
presa per mitigare l'avverso impatto ambientale, economico,
sociale, culturale o spirituale.
Articolo 33
1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare la propria
identità di appartenenza in accordo con i propri costumi e
tradizioni. Questo non pregiudica il diritto degli individui
indigeni di ottenere la cittadinanza degli Stati in cui
vivono.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le strutture
e di selezionare l'appartenenza delle loro istituzioni in
conformità con le proprie procedure.
Articolo 34
I popoli indigeni hanno il diritto di promuovere, sviluppare e
mantenere le loro strutture istituzionali e i loro distintivi
costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e,
nei casi in cui esistano, sistemi o tradizioni giuridici, in
accordo con gli standard internazionali sui diritti umani.
Articolo 35
I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le
responsabilità degli individui verso le proprie
comunità.
Articolo 36
1. I popoli indigeni, in particolare quelli divisi da frontiere
internazionali, hanno il diritto di mantenere e sviluppare
contatti, relazioni e cooperazione, incluse le attività di
interesse spirituale, culturale, politico, economico e sociale,
con altri loro membri così come con altri popoli al di
là dei confini.
2. Gli Stati, in consultazione e cooperazione con i popoli
indigeni, adotteranno misure concrete per agevolare l'esercizio e
l'implementazione di questo diritto.
Articolo 37
1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento,
all'osservanza e al rafforzamento di trattati, accordi e altre
intese costruttive concluse con gli Stati o con i loro
successori, ed hanno diritto a che gli Stati onorino e rispettino
tali trattati, accordi e altre intese costruttive.
2. Niente in questa Dichiarazione può essere interpretato
come una diminuzione o eliminazione dei diritti dei Popoli
Indigeni contenuti in trattati, accordi ed altre intese
costruttive.
Articolo 38
Gli Stati in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni,
adotteranno misure concrete ed appropriate, incluse misure
legislative, per dar pieno effetto ai principi di questa
Dichiarazione.
Articolo 39
I popoli indigeni hanno diritto ad accedere ad un'adeguata
assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati e
attraverso la cooperazione internazionale, per il godimento dei
diritti riconosciuti in questa Dichiarazione.
Articolo 40
I popoli indigeni hanno diritto ad avere accesso a sollecite
decisioni, attraverso procedure giuste ed eque per la risoluzione
di conflitti e dispute con gli Stati o con altre parti,
così come a soluzioni efficaci per tutte le violazioni dei
loro diritti individuali e collettivi. Tale decisione
dovrà tenere in considerazione gli usi, le tradizioni, il
governo e i sistemi legali dei popoli indigeni in questione e i
diritti umani internazionali.
Articolo 41
Gli organi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di
altre organizzazioni intergovernative contribuiranno alla piena
realizzazione delle clausole di questa Dichiarazione attraverso
la mobilitazione, tra l'altro, della cooperazione finanziaria e
dell'assistenza tecnica. Si dovranno stabilire modi e mezzi per
assicurare la partecipazione dei popoli indigeni ai temi che li
riguardano.
Articolo 42
Le Nazioni Unite, i loro organismi, incluso il Forum Permanente
sulle Questioni Indigene, e le agenzie specializzate, incluse
quelle a livello nazionale, e gli Stati, promuoveranno il
rispetto e la piena applicazione delle disposizioni di questa
Dichiarazione e verificheranno l'efficacia di questa
Dichiarazione.
Articolo 43
I diritti ivi contenuti costituiscono gli standard minimi per la
sopravvivenza, la dignità ed il benessere dei popoli
indigeni del mondo.
Articolo 44
Tutti i diritti e le libertà qui riconosciute sono
garantite in maniera eguale agli individui indigeni maschi e
femmine.
Articolo 45
Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato per
diminuire o estinguere i diritti esistenti o futuri che i popoli
indigeni possano avere o acquisire.
Articolo 46
1. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato
come implicante per qualsiasi Stato, popolo, gruppo o persona un
diritto ad intraprendere qualsiasi attività o a compiere
qualsiasi atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite, come
nulla può essere utilizzato per autorizzare o incoraggiare
qualunque azione che possa smembrare o menomare, totalmente o
parzialmente, l'integrità territoriale o l'unità
politica di stati indipendenti e sovrani.
2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente
Dichiarazione, i diritti umani e le libertà fondamentali
di tutti dovranno essere rispettati. L'esercizio dei diritti
enunciati in questa Dichiarazione saranno soggetti solo a quelle
limitazioni determinate dalla legge, secondo gli obblighi dei
diritti umani internazionali. Tali limitazioni saranno solamente
quelle non discriminatorie e strettamente necessarie per lo scopo
di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e
delle libertà di altri e per favorire una più
giusta ed impellente necessità di una società
democratica.
3. Le disposizioni contenute in questa Dichiarazione saranno
interpretate secondo i principi di giustizia, democrazia,
rispetto per i diritti umani, eguaglianza, non discriminazione,
buon governo e buona fede.
Versione originale inglese: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf.