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107a. sessione plenaria, 13 settembre 2007

61/295. Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni

Il 13 settembre 2007 è stata approvata dall'ONU la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni. 143 Paesi hanno votato a favore dell'approvazione della Dichiarazione; 4 i voti contrari (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) e 11 gli astenuti (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Federazione Russa, Samoa e Ucraina). Riportiamo di seguito il testo della Dichiarazione:

L'Assemblea Generale, Prendendo atto della raccomandazione del Consiglio dei diritti umani contenute nella sua risoluzione 1/2 del 29 giugno 2006, con la quale il Consiglio ha adottato il testo della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene,

ricordando la sua risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006, di cui ha deciso di rinviare l'esame e la sua azione sulla Dichiarazione per permettere ulteriori consultazioni al riguardo, e anche deciso di concludere l'esame entro la fine della 61. sessione dell'Assemblea generale,
adotta la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni come contenute nell'allegato della presente risoluzione.

Allegato

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni

L'Assemblea Generale,
guidata dai fini e dai principi della Carta delle Nazioni Unite, e in buona fede in esecuzione degli obblighi assunti dagli Stati in accordo con la Carta,
Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e diritti a tutti gli altri popoli, riconoscendo inoltre il diritto di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a considerare se stessi differenti, e ad essere rispettati come tali,
Affermando inoltre che tutti popoli contribuiscono alla diversità e alla ricchezza delle civiltà e delle culture, che costituiscono la comune eredità del genere umano,
Riaffermando che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sulla superiorità o in difesa della superiorità di popoli o individui in base all'origine nazionale, razziale, religiosa, etnica o sulle diversità culturali sono razziste, scientificamente false, non valide dal punto di vista legale, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,
Affermando ancora che i popoli indigeni, nell'esercizio dei propri diritti, devono essere liberi dalla discriminazione di ogni genere,
Preoccupati del fatto che molti popoli indigeni sono stati privati dei propri diritti umani e delle libertà fondamentali, in seguito, tra l'altro, alla colonizzazione e all'espropriazione delle loro terre, territori e risorse, che hanno impedito l'esercizio, in particolare, del loro diritto allo sviluppo, secondo i loro bisogni e interessi,
Riconoscendo la necessità inderogabile di rispettare e promuovere i diritti intrinseci dei popoli indigeni, che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, storie e filosofie, e specialmente il diritto alle loro terre, territori e risorse,
Riconoscendo inoltre l'esigenza inderogabile di rispettare e promuovere i diritti dei popoli indigeni affermati nei trattati, accordi ed altre intese costruttive con gli Stati,
Accogliendo favorevolmente il fatto che i popoli indigeni si organizzino per promuovere la loro crescita politica, economica, sociale e culturale e per giungere alla fine di tutte le forme di discriminazione ed oppressione laddove esse si verifichino,
Nella convinzione che il controllo dei popoli indigeni sullo sviluppo che riguarda loro stessi e le loro terre, territori e risorse li metterà in grado di mantenere e rafforzare le loro istituzioni, culture e tradizioni, così come di promuovere il loro sviluppo secondo le proprie aspirazioni e necessità,
Riconoscendo inoltre che il rispetto per le conoscenze, le culture e le pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e sostenibile e alla gestione adeguata dell'ambiente,
Evidenziando il contributo di una demilitarizzazione delle terre e dei territori dei popoli indigeni, che contribuirà alla pace, al progresso economico e sociale e allo sviluppo, alla comprensione e alle relazioni amichevoli tra le nazioni e i popoli del mondo,
Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e comunità indigene a conservare una responsabilità condivisa per l'educazione, preparazione, istruzione e benessere dei loro bambini, conforme ai diritti dei bambini
Considerando che i diritti affermati nei trattati, accordi ed altre intese costruttive, fra Stati e popoli indigeni, in alcune situazioni, materia di relazione, interesse, responsabilità e carattere internazionale,
Considerando inoltre che i diritti affermati nei trattati, accordi ed altre intese costruttive, e le relazioni che essi rappresentano, sono la base per il rafforzamento della partnership fra i popoli indigeni e Stati
Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici come anche la Dichiarazione di Vienna e Programma d'Azione, affermano la fondamentale importanza del diritto di autodeterminazione di tutti i popoli, in virtù del quale essi determinano liberamente il proprio status politico e liberamente perseguono il proprio sviluppo economico, sociale e culturale,
Tenendo presente che nulla in questa Dichiarazione può essere usato come pretesto per negare a qualsiasi popolo il diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale
Convinti che il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni in questa Dichiarazione favoriranno relazioni armoniose e di cooperazione fra gli Stati ed i popoli indigeni, basate su principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, non discriminazione e buona fede
Incoraggiando gli Stati ad ottemperare ai loro obblighi ed implementarli efficacemente secondo gli accordi internazionali quando riguardino i popoli indigeni, soprattutto quelli riguardanti i diritti umani, in consultazione e cooperazione con i popoli in questione,
Enfatizzando che le Nazioni Unite giocano un ruolo importante e continuo nella promozione e nella tutela dei diritti dei popoli indigeni
Credendo che questa Dichiarazione sia un altro importante passo nel riconoscimento, nella promozione e nella protezione dei diritti e delle libertà dei popoli indigeni e nello sviluppo di attività rilevanti del sistema delle Nazioni Unite in questo ambito,
Riconoscendo e affermando che gli individui indigeni hanno titolo senza alcuna discriminazione a tutti i diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale, e che i popoli indigeni posseggono diritti collettivi i quali sono indispensabili alla loro esistenza, benessere e sviluppo integrale come popoli
Riconoscendo anche che la situazione dei popoli indigeni varia da regione a regione e da stato a stato, e che la rilevanza di particolarità nazionali e regionali e vari sfondi storici e culturali deve essere tenuta in debita considerazione
Proclama solennemente la seguente Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni quale standard di raggiungimento delle finalità da perseguire in uno spirito di partenariato e mutuo rispetto:

Articolo 1
I popoli indigeni hanno diritto al pieno ed effettivo godimento, sia come collettività sia come individui, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sancite dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla legislazione internazionale sui diritti umani.

Articolo 2
Gli individui e i popoli indigeni sono liberi e uguali per dignità e diritti (non c'è) a tutti gli individui e popoli, ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione, (nell'esercizio dei loro diritti) in particolare quella ( di quelli basati su) basata sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3
I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi scelgono liberamente il loro status politico e liberamente perseguono il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4
I popoli indigeni, esercitando il loro diritto di autodeterminazione, hanno il diritto all'autonomia o all'autogoverno in materie relative ai loro affari interni e locali, così come ai modi e maniere per finanziare le loro autonome funzioni.

Articolo 5
I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e rafforzare le loro specifiche istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, pur conservando i loro diritti a partecipare pienamente, se così scelgono, alla vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6
Ogni individuo indigeno ha diritto ad una nazionalità.

Articolo 7
1. Gli individui indigeni hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e sicurezza della persona
2. I popoli indigeni hanno il diritto collettivo di vivere in libertà, pace e sicurezza come popoli distinti e a non essere soggetti ad alcun atto di genocidio o ogni altro atto di violenza, inclusa la sottrazione forzata di bambini dal gruppo ad un altro gruppo.

Articolo 8
1. I popoli indigeni e i singoli individui hanno il diritto a non dover subire l'assimilazione forzata o la distruzione della loro cultura
2. Gli Stati garantiranno meccanismi efficaci di prevenzione e riparazione per:
a) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di deprivarli della propria integrità come popoli distinti, o dei propri valori culturali o identità etniche;
b) qualunque azione che abbia l'intento o l'effetto di espropriarli delle loro terre, territori o risorse;
c) qualunque forma di trasferimento di popolazione che abbia l'intento o l'effetto di violare o minare uno qualunque dei loro diritti;
d) qualunque forma di assimilazione o integrazione forzata;
e) qualunque forma di propaganda progettata per promuovere o incitare discriminazione etnica o razziale diretta contro di loro.

Articolo 9
Gli individui e i popoli indigeni hanno il diritto di appartenere ad una comunità indigena o ad una nazione, in accordo con le tradizioni e gli usi della comunità o della nazione di riferimento. Nessuna discriminazione di alcun tipo può derivare dall'esercizio di un tale diritto.

Articolo 10
I popoli indigeni non saranno forzatamente rimossi dalle proprie terre o territori. Nessun trasferimento avrà luogo senza il libero, preventivo ed informato consenso dei popoli indigeni in questione e previo accordo su una giusta e adeguata compensazione, e, ove possibile, con la possibilità di farvi ritorno.

Articolo 11
1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare e praticare le proprie tradizioni culturali ed i loro costumi. Ciò include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle loro culture, come i siti archeologici e storici, gli artefatti, il design, le cerimonie, le tecnologie e le arti visive e spettacoli e la letteratura.
2. Gli stati provvederanno a rimediare attraverso dispositivi efficaci, che possono comprendere anche la restituzione, sviluppati insieme ai popoli indigeni, con rispetto della loro proprietà culturale, intellettuale, religiosa e spirituale presa senza il loro libero, preventivo ed informato consenso o in violazione alle loro leggi, tradizioni e costumi.

Articolo 12
1. I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare, sviluppare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali e religiose, i loro costumi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteggere, ed avere accesso riservato ai propri siti religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo di oggetti cerimoniali; e il diritto al rimpatrio di resti umani.
2. Gli Stati cercheranno di favorire l'accesso e/o la restituzione di oggetti cerimoniali e resti umani in loro possesso attraverso equi, trasparenti ed efficaci dispositivi sviluppati insieme con i popoli indigeni interessati.

Articolo 13
1. I popoli indigeni hanno il diritto di rivitalizzare, utilizzare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e di stabilire e mantenere i loro nomi propri per comunità, luoghi e persone.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete, (manca: ogni qualvolta i diritti degli indigeni siano minacciati,) per assicurare che questo diritto sia tutelato, e che i popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi nelle procedure politiche, legali ed amministrative, ove necessario attraverso un servizio di interpretariato o altri mezzi adeguati.

Articolo 14
1. I popoli indigeni hanno il diritto di stabilire e controllare le loro istituzioni e sistemi educativi provvedendo all'educazione nelle loro proprie lingue, in modi appropriati ai loro metodi culturali di insegnamento e apprendimento.
2. Gli individui indigeni, particolarmente i bambini, hanno il diritto a tutti i livelli e forme di educazione degli Stati senza discriminazione.
3. Gli Stati, insieme ai popoli indigeni, prenderanno misure efficaci, in relazione agli individui indigeni, particolarmente i bambini, inclusi quelli che vivono fuori dalle loro comunità, ad avere accesso, quando possibile, ad una educazione nella loro propria cultura e impartita nella loro propria lingua.

Articolo 15
1. I popoli indigeni hanno il diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie ed aspirazioni si riflettano adeguatamente nell'educazione ed informazione pubblica.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni interessati, per combattere i pregiudizi ed eliminare le discriminazioni e promuovere la tolleranza, la comprensione e le buone relazioni tra i popoli indigeni e tutti i segmenti della società.

Articolo 16
1. I popoli indigeni hanno il diritto di istituire i loro media nella propria lingua e di avere accesso a tutte le forme di media non-indigeni senza discriminazioni.
2. Gli Stati adotteranno misure efficaci per assicurare che i propri media statali rispecchino debitamente la diversità culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudizio nell'assicurare piena libertà di espressione, incoraggeranno i propri media privati a riportare adeguatamente la diversità culturale indigena.

Articolo 17
1. I popoli indigeni e i singoli individui hanno diritto al pieno godimento di tutti i diritti stabiliti dalle leggi internazionali sul lavoro applicabili.
2. Gli Stati in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni adotteranno specifiche misure per proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e dallo svolgimento di lavori che possono pregiudicare o interferire con l'educazione dei bambini, o essere nocivi per il benessere o per lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale dei bambini, tenendo conto della loro speciale vulnerabilità e l'importanza dell'educazione per il loro sviluppo.
3. Gli individui indigeni hanno il diritto a non essere sottoposti ad alcuna discriminazione in materia di lavoro e, fra l'altro, al salario o impiego.

Articolo 18
I popoli indigeni hanno il diritto di partecipare alla formazione delle decisioni sulle questioni che possono interessare i loro diritti, per mezzo di rappresentanti scelti da loro stessi in conformità con le loro procedure, così come di mantenere e sviluppare le proprie istituzioni indigene per la formazione delle decisioni.

Articolo 19
Gli Stati si consulteranno e coopereranno in buona fede con i popoli indigeni interessati attraverso le loro proprie istituzioni rappresentative allo scopo di ottenere il loro libero, preventivo ed informato consenso prima di adottare e implementare misure di carattere legislativo o amministrativo che possono avere conseguenze per loro.

Articolo 20
1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere e sviluppare i loro sistemi politici, economici e sociali, di essere garantiti nel godimento dei propri mezzi di sussistenza e di sviluppo, di impegnarsi liberamente nelle loro attività tradizionali e in altre di tipo economico.
2. Ai popoli indigeni che sono stati privati dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo spetta una giusta ed adeguata compensazione.

Articolo 21
1. I popoli indigeni hanno il diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, incluso nei settori dell'educazione, del lavoro, della formazione e dell'aggiornamento professionale, dell'abitazione, della sanità, della sicurezza sanitaria e sociale.
2. Gli Stati adotteranno misure efficaci e, dove necessario, speciali misure per garantire il continuo progresso delle loro condizioni economiche e sociali. Particolare attenzione sarà posta ai diritti ed alle speciali necessità di anziani, donne, giovani, bambini e persone con disabilità indigeni.

Articolo 22
1. Particolare attenzione sarà posta ai diritti ed alle speciali necessità degli indigeni anziani, donne, giovani, bambini e persone con disabilità nell'applicazione di questa Dichiarazione.
2. Gli Stati adotteranno effettive misure, insieme con i popoli indigeni, per garantire che gli indigeni donne e bambini abbiano la piena protezione e garanzie contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Articolo 23
I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare priorità e strategie per esercitare il diritto allo sviluppo. In particolare, i popoli indigeni hanno il diritto ad essere attivamente coinvolti nello sviluppo e determinazione dei programmi sanitari, edilizi ed altri piani economici e sociali che li riguardano e, per quanto possibile, ad amministrare tali programmi attraverso istituzioni proprie.

Articolo 24
1. I popoli indigeni hanno diritto alle loro medicine tradizionali e a mantenere le loro pratiche mediche, incluso il diritto alla conservazione di piante medicinali, di animali e minerali curativi. Gli individui indigeni hanno anche il diritto all'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutte le istituzioni sanitarie e sociali.
2. Gli individui indigeni hanno un uguale diritto al godimento dei maggiori standard raggiungibili di salute fisica e mentale. Gli stati adotteranno le misure necessarie al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione di questo diritto.

Articolo 25
I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro distintiva relazione spirituale con le loro terre, territori, acque, mari ed altre risorse che hanno tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e a conservare queste responsabilità a favore delle generazioni future.

Articolo 26
1. I popoli indigeni hanno il diritto alle terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto, occupato od altrimenti usato o acquisito.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di possedere, sviluppare, controllare ed utilizzare le loro terre, territori e risorse che essi possiedono in ragione di tradizionale proprietà o altra tradizionale occupazione od uso, così come di quelli che essi hanno diversamente acquisito.
3. Gli Stati daranno legale riconoscimento e protezione a quelle terre, territori e risorse. Tale riconoscimento sarà realizzato rispettando costumi, tradizioni e sistemi di possesso dei popoli indigeni interessati.

Articolo 27
Gli Stati definiranno e implementeranno, insieme ai popoli indigeni interessati, un equo, indipendente, imparziale, aperto e trasparente processo, dando opportuno riconoscimento alle leggi, tradizioni, costumi e sistemi di possesso dei popoli indigeni pertinenti alle loro terre, territori e risorse, incluse quelle che furono tradizionalmente possedute od altrimenti occupate o usate. I popoli indigeni avranno il diritto di partecipare a questo processo.

Articolo 28
1. I popoli indigeni hanno diritto al risarcimento, che può comprendere anche la restituzione o, quando ciò non sia possibile, ad un giusto, onesto ed equo risarcimento, per le terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto o altrimenti occupato o utilizzato, e che siano stati confiscati, presi, occupati, usati o danneggiati senza il loro libero, preventivo ed informato consenso.
2. A meno che non ci sia altro tipo di accordo siglato liberamente con i popoli in questione, la compensazione sarà sotto forma di terre, territori e risorse uguali in qualità, misura e status legale o con compensazione monetaria o con altro appropriato compenso.

Articolo 29
1. I popoli indigeni hanno il diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati dispongono ed implementano programmi di assistenza per i popoli indigeni per tale conservazione e protezione, senza discriminazione.
2. Gli Stati adotteranno misure concrete per garantire che l'immagazzinaggio o la sistemazione di materiali pericolosi non venga disposta nelle terre e nei territori dei popoli indigeni senza il loro libero, preventivo ed informato consenso.
3. Gli Stati inoltre adotteranno misure concrete per implementare, come necessario, i programmi di monitoraggio, mantenimento e ripristino della salute dei popoli indigeni, sviluppati ed implementati proprio dalle stesse popolazioni affette da questo genere di materiale.

Articolo 30
1. Le attività militari non saranno intraprese nelle terre o territori dei popoli indigeni, se non giustificate da una significativa minaccia ad un rilevante interesse pubblico o diversamente con il libero assenso o se richiesto dai popoli indigeni interessati.
2. Gli Stati intraprenderanno efficaci consultazioni con i popoli indigeni interessati, attraverso appropriate procedure ed in particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, prima dell'utilizzo delle loro terre o territori per attività militari.

Articolo 31
1. I popoli indigeni hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro eredità culturali, conoscenze tradizionali e espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, incluse le risorse umane e genetiche, le sementi, le medicine, le conoscenze sulle proprietà della fauna e della flora, le tradizioni orali, le letterature, i disegni, sport e giochi tradizionali e le arti visuali e rappresentative. Essi hanno anche il diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare le loro proprietà intellettuali su tali eredità culturali, conoscenze tradizionali ed espressioni culturali tradizionali.
2. Insieme ai popoli indigeni, gli Stati adotteranno efficaci misure per riconoscere e proteggere l'esercizio di questi diritti.

Articolo 32
1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare e sviluppare priorità e strategie per lo sviluppo o l'utilizzo delle loro terre, territori e risorse.
2. Gli Stati consulteranno e coopereranno in buona fede con i popoli indigeni interessati attraverso le loro proprie rappresentative istituzioni per ottenere il loro libero ed informato consenso prima dell'avvio di qualsiasi progetto sulle loro terre, territori e risorse, particolarmente riguardo allo sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento delle risorse minerarie, acquifere o di altro tipo.
3. Gli Stati garantiranno efficaci strumenti per un giusto ed adeguato risarcimento per qualsiasi attività o misura presa per mitigare l'avverso impatto ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Articolo 33
1. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare la propria identità di appartenenza in accordo con i propri costumi e tradizioni. Questo non pregiudica il diritto degli individui indigeni di ottenere la cittadinanza degli Stati in cui vivono.
2. I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le strutture e di selezionare l'appartenenza delle loro istituzioni in conformità con le proprie procedure.

Articolo 34
I popoli indigeni hanno il diritto di promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro distintivi costumi, spiritualità, tradizioni, procedure, pratiche e, nei casi in cui esistano, sistemi o tradizioni giuridici, in accordo con gli standard internazionali sui diritti umani.

Articolo 35
I popoli indigeni hanno il diritto di determinare le responsabilità degli individui verso le proprie comunità.

Articolo 36
1. I popoli indigeni, in particolare quelli divisi da frontiere internazionali, hanno il diritto di mantenere e sviluppare contatti, relazioni e cooperazione, incluse le attività di interesse spirituale, culturale, politico, economico e sociale, con altri loro membri così come con altri popoli al di là dei confini.
2. Gli Stati, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni, adotteranno misure concrete per agevolare l'esercizio e l'implementazione di questo diritto.

Articolo 37
1. I popoli indigeni hanno diritto al riconoscimento, all'osservanza e al rafforzamento di trattati, accordi e altre intese costruttive concluse con gli Stati o con i loro successori, ed hanno diritto a che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi e altre intese costruttive.
2. Niente in questa Dichiarazione può essere interpretato come una diminuzione o eliminazione dei diritti dei Popoli Indigeni contenuti in trattati, accordi ed altre intese costruttive.

Articolo 38
Gli Stati in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni, adotteranno misure concrete ed appropriate, incluse misure legislative, per dar pieno effetto ai principi di questa Dichiarazione.

Articolo 39
I popoli indigeni hanno diritto ad accedere ad un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica, da parte degli Stati e attraverso la cooperazione internazionale, per il godimento dei diritti riconosciuti in questa Dichiarazione.

Articolo 40
I popoli indigeni hanno diritto ad avere accesso a sollecite decisioni, attraverso procedure giuste ed eque per la risoluzione di conflitti e dispute con gli Stati o con altre parti, così come a soluzioni efficaci per tutte le violazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Tale decisione dovrà tenere in considerazione gli usi, le tradizioni, il governo e i sistemi legali dei popoli indigeni in questione e i diritti umani internazionali.

Articolo 41
Gli organi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni intergovernative contribuiranno alla piena realizzazione delle clausole di questa Dichiarazione attraverso la mobilitazione, tra l'altro, della cooperazione finanziaria e dell'assistenza tecnica. Si dovranno stabilire modi e mezzi per assicurare la partecipazione dei popoli indigeni ai temi che li riguardano.

Articolo 42
Le Nazioni Unite, i loro organismi, incluso il Forum Permanente sulle Questioni Indigene, e le agenzie specializzate, incluse quelle a livello nazionale, e gli Stati, promuoveranno il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni di questa Dichiarazione e verificheranno l'efficacia di questa Dichiarazione.

Articolo 43
I diritti ivi contenuti costituiscono gli standard minimi per la sopravvivenza, la dignità ed il benessere dei popoli indigeni del mondo.

Articolo 44
Tutti i diritti e le libertà qui riconosciute sono garantite in maniera eguale agli individui indigeni maschi e femmine.

Articolo 45
Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato per diminuire o estinguere i diritti esistenti o futuri che i popoli indigeni possano avere o acquisire.

Articolo 46
1. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato come implicante per qualsiasi Stato, popolo, gruppo o persona un diritto ad intraprendere qualsiasi attività o a compiere qualsiasi atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite, come nulla può essere utilizzato per autorizzare o incoraggiare qualunque azione che possa smembrare o menomare, totalmente o parzialmente, l'integrità territoriale o l'unità politica di stati indipendenti e sovrani.
2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti dovranno essere rispettati. L'esercizio dei diritti enunciati in questa Dichiarazione saranno soggetti solo a quelle limitazioni determinate dalla legge, secondo gli obblighi dei diritti umani internazionali. Tali limitazioni saranno solamente quelle non discriminatorie e strettamente necessarie per lo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà di altri e per favorire una più giusta ed impellente necessità di una società democratica.
3. Le disposizioni contenute in questa Dichiarazione saranno interpretate secondo i principi di giustizia, democrazia, rispetto per i diritti umani, eguaglianza, non discriminazione, buon governo e buona fede.

Versione originale inglese: www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf.


Vedi anche:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060807it.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2006/060630ait.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2005/050808it.html | www.gfbv.it/3dossier/ind-voelker/dekade-it.html | www.gfbv.it/3dossier/ind-nord/lubicon-it.html | www.gfbv.it/3dossier/africa/pigmei.html | www.gfbv.it/3dossier/austral/australit.html | www.gfbv.it/3dossier/asia/adivasi-it.html

* www: www.un.org | www.ilo.ch | http://it.wikipedia.org/wiki/Popoli_indigeni | www.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm

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