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Per una legge contro le discriminazioni

Uno sportello anti-discriminazione non basta!

Alla Presidente del Consiglio Provinciale, Dott.ssa Veronica Stirner-Brantsch
al Vice-Presidente Giorgio Holzmann,
ai presidenti delle frazioni, ai consiglieri del Consiglio Provinciale

Bolzano, 5 maggio 2004

Il vecchio campo Rom di Bolzano Sud (1995)Gentili consiglieri e consigliere,

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibisce espressamente una discriminazione per motivi razziali, etnici, di provenienza e religiosi. La proibizione di discriminazione dovrebbe essere messa in atto da adeguate linee guida dell'UE. I paesi membri sono inoltre chiamati ad accogliere queste linee guida nella propria giurisprudenza.

Molti immigrati lavorano stagionalmente nel turismo o nell'agricoltura, altri sono occupati nel servizio sanitario del paese. Nonostante il loro contributo al nostro benessere, i casi di discriminazione sono molti. I lavoratori stranieri p.es. riescono con grande fatica a trovare casa per motivi di discriminazione razziale. Più a lungo si tollera la discriminazione più difficile diventa combatterla. Una società che tollera le discriminazioni andrà prima o poi in frantumi proprio su a causa loro.

Allegato:
L'articolo 13 del Trattato della Comunità Europea autorizza gli organi dell'Unione Europea a combattere le forme di discriminazione di genere, razziale, di provenienza etnica, religiosa o di cosmovisione, di handicap, d'età o di orientamento sessuale. Su questa base sono state prese le seguente misure: le "linee guida antirazzismo" [ 1 ], e le "Linee guida quadro" [ 2 ], das Programm EQUAL, dell'iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta alla discriminazione dal 2001 al 2006.

Il contenuto delle linee guida:
La "linea guida antirazzismo" abiura la discriminazione su base "razziale" e di provenienza etnica nel mondo del lavoro e per l'accesso alla formazione, alle merci e ai servizi, in particolar modo all'abitazione. La "direttiva generale" abiura la discriminazione nel mondo del lavoro per motivi religiosi o di cosmovisione, per motivi di handicap, d'età o di orientamento sessuale. Entrambe le direttive sostengono quindi la proibizione alla discriminazione nel mondo del lavoro, mentre solo la "linea guida antirazzismo" proibisce la discriminazione all'accesso a merci e servizi (p.es. acqua, energia, accesso a locali pubblici, crediti, assicurazioni, ecc.).

Questa proibizione alla discriminazione continua ad essere disattesa da una serie di eccezioni. Di particolare importanza per donne e uomini immigrati è la disposizione per cui le linee guida non riguardano "trattamenti diversificati per motivi di cittadinanza o derivante dalla posizione giuridica di cittadini di paesi terzi o apolidi". Inoltre entrambe le linee guida prevedono: sgravi sulle prove a carico di persone che sostengono di aver subito discriminazioni; protezione contro la "vittimizzazione" (svantaggi subiti per essersi attivati contro la propria o altrui discriminazione); tutela legale concreta; misure positive; dialogo sociale (con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro) e dialogo con organizzazioni non-governative (ONG).

Le "linee guida antirazzismo" contengono inoltre i precetti di istituire uno o più sportelli che sostengono in modo indipendente le vittime della discriminazione, di seguire le loro lamentele, di effettuare ricerche indipendenti sul tema della discriminazione e di pubblicare rapporti indipendenti. La maggior forza delle due tipologie di linee guida sta nella loro stessa esistenza. Esse offrono la base per integrare vecchi strumenti (diritto del lavoro, tutela dei consumatori) con il divieto alla discriminazione. Nonostante affermazioni contrarie, le linee guida non forniscono nuovi precetti morali o misure per una "Political Correctness", ma mirano all'eliminazione di ostacoli per la partecipazione sociale in ambienti centrali quali il mercato del lavoro (entrambe le tipologie di linee guida) e il diritto alla casa (linee guida antirazzismo).

Gli sgravi sulle prove a carico per vittime di discriminazione tengono conto del fatto che datori/datrici di lavoro hanno maggiore facilità a produrre prove: per loro è più semplice dimostrare di non aver discriminato di quanto sia per un lavoratore/una lavoratrice dimostrare di essere stato discriminato durante una domanda di lavoro. La collaborazione dello Stato con le organizzazioni delle parti sociali e della società civile sottolinea la necessaria collaborazione degli attori sociali, politici ed economici, a testimoniare che non si tratta qui di semplici asserzioni ma di una paritaria distribuzione delle risorse sociali.

In altre parole: così come un'economia di mercato funzionante combatte l'abuso di una posizione economica dominante o la concorrenza sleale, così deve anche assicurarsi che tutti i giocatori e le giocatrici abbiano lo stesso accesso al lavoro o ad una abitazione. Le linee guida proteggono (almeno nel mondo del lavoro) dalla discriminazione grazie a tutti i motivi menzionati e contenuti nell'articolo 13 del trattato della Comunità Europea. Purtroppo mancano però le definizioni. Attualmente si possono immaginare due scenari diversi: o la Corte Europea definisce concetti particolarmente problematici quali "razza", religione e cosmovisione, oppure i paesi membri definiscono gli stessi concetti in base alle loro diverse disposizioni nazionali (e poche disposizioni di diritto dei popoli).

Le linee guida antirazzismo purtroppo non contengono nessun vincolo per la creazione di uno sportello indipendente per la lotta alla discriminazione, ma solo per uno o più posti che offrono rapporti indipendenti, ricerche e sostegno. I precursori europei, come la Gran Bretagna, hanno dimostrato che uno sportello antidiscriminazione indipendente è altrettanto importante quanto gli stessi divieti alla discriminazione. Senza un tale sportello indipendente tutti questi diritti non giungono ad una conoscenza diffusa né vengono presi sul serio.

La maggiore debolezza di entrambe le tipologie di linee guida sta nella loro "gerarchizzazione": per diverse cause di discriminazione ci sono diversi livelli protettivi. La discriminazione razziale e per provenienza etnica è proibita anche per l'accesso a beni e servizi, mentre tutte le altre forme di discriminazione sono escluse unicamente dal mondo del lavoro. In conclusione: La discriminazione nell'accesso a beni e servizi non è proibita quando si tratta di discriminazione religiosa, della cosmovisione, per un handicap o l'età o l'orientamento sessuale. Di questo passo tra breve ci saranno anche disposizioni che definiscono in quali ambiti e in base a quali motivazioni la discriminazione è ammessa.

1 - Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, da convertire in legislazione nazionale entro il 19 giugno 2003.

2 - Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, da convertire in legislazione nazionale entro il 2 dicembre 2003.


Vedi anche:
* www.gfbv.it: www.gfbv.it/2c-stampa/04-1/040422it.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2-00/1-9-it.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2-00/6-12-it.html | www.gfbv.it/2c-stampa/2-00/28-11-it.html | www.gfbv.it/2c-stampa/02-2/020821it.html | www.gfbv.it/3dossier/errc-it.html | www.gfbv.it/3dossier/rom-dt.html | www.gfbv.it/3dossier/sinti-rom/it/rom-it.html

* www: europa.eu.int/futurum/ | www.errc.org | www.osce.org/odihr/cprsi/index.php?s=1

Ultimo agg.: 5.5.2004 | Copyright | Motore di ricerca | URL: www.gfbv.it/2c-stampa/04-1/040505ait.html | XHTML 1.0 / CSS | WEBdesign, Info: M. di Vieste
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