Alla Presidente del Consiglio Provinciale, Dott.ssa Veronica
Stirner-Brantsch
al Vice-Presidente Giorgio Holzmann,
ai presidenti delle frazioni, ai consiglieri del Consiglio
Provinciale
Bolzano, 5 maggio 2004
Gentili
consiglieri e consigliere,
La Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibisce espressamente
una discriminazione per motivi razziali, etnici, di provenienza e
religiosi. La proibizione di discriminazione dovrebbe essere
messa in atto da adeguate linee guida dell'UE. I paesi membri
sono inoltre chiamati ad accogliere queste linee guida nella
propria giurisprudenza.
Molti immigrati lavorano stagionalmente nel turismo o
nell'agricoltura, altri sono occupati nel servizio sanitario del
paese. Nonostante il loro contributo al nostro benessere, i casi
di discriminazione sono molti. I lavoratori stranieri p.es.
riescono con grande fatica a trovare casa per motivi di
discriminazione razziale. Più a lungo si tollera la
discriminazione più difficile diventa combatterla. Una
società che tollera le discriminazioni andrà prima
o poi in frantumi proprio su a causa loro.
Allegato:
L'articolo 13 del Trattato della Comunità Europea
autorizza gli organi dell'Unione Europea a combattere le forme di
discriminazione di genere, razziale, di provenienza etnica,
religiosa o di cosmovisione, di handicap, d'età o di
orientamento sessuale. Su questa base sono state prese le
seguente misure: le "linee guida antirazzismo" [ 1 ], e le "Linee guida quadro" [ 2 ], das Programm EQUAL, dell'iniziativa
comunitaria EQUAL per la lotta alla discriminazione dal 2001 al
2006.
Il contenuto delle linee guida:
La "linea guida antirazzismo" abiura la discriminazione su base
"razziale" e di provenienza etnica nel mondo del lavoro e per
l'accesso alla formazione, alle merci e ai servizi, in particolar
modo all'abitazione. La "direttiva generale" abiura la
discriminazione nel mondo del lavoro per motivi religiosi o di
cosmovisione, per motivi di handicap, d'età o di
orientamento sessuale. Entrambe le direttive sostengono quindi la
proibizione alla discriminazione nel mondo del lavoro, mentre
solo la "linea guida antirazzismo" proibisce la discriminazione
all'accesso a merci e servizi (p.es. acqua, energia, accesso a
locali pubblici, crediti, assicurazioni, ecc.).
Questa proibizione alla discriminazione continua ad essere
disattesa da una serie di eccezioni. Di particolare importanza
per donne e uomini immigrati è la disposizione per cui le
linee guida non riguardano "trattamenti diversificati per motivi
di cittadinanza o derivante dalla posizione giuridica di
cittadini di paesi terzi o apolidi". Inoltre entrambe le linee
guida prevedono: sgravi sulle prove a carico di persone che
sostengono di aver subito discriminazioni; protezione contro la
"vittimizzazione" (svantaggi subiti per essersi attivati contro
la propria o altrui discriminazione); tutela legale concreta;
misure positive; dialogo sociale (con organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro) e dialogo con organizzazioni
non-governative (ONG).
Le "linee guida antirazzismo" contengono inoltre i precetti di
istituire uno o più sportelli che sostengono in modo
indipendente le vittime della discriminazione, di seguire le loro
lamentele, di effettuare ricerche indipendenti sul tema della
discriminazione e di pubblicare rapporti indipendenti. La maggior
forza delle due tipologie di linee guida sta nella loro stessa
esistenza. Esse offrono la base per integrare vecchi strumenti
(diritto del lavoro, tutela dei consumatori) con il divieto alla
discriminazione. Nonostante affermazioni contrarie, le linee
guida non forniscono nuovi precetti morali o misure per una
"Political Correctness", ma mirano all'eliminazione di ostacoli
per la partecipazione sociale in ambienti centrali quali il
mercato del lavoro (entrambe le tipologie di linee guida) e il
diritto alla casa (linee guida antirazzismo).
Gli sgravi sulle prove a carico per vittime di discriminazione
tengono conto del fatto che datori/datrici di lavoro hanno
maggiore facilità a produrre prove: per loro è
più semplice dimostrare di non aver discriminato di quanto
sia per un lavoratore/una lavoratrice dimostrare di essere stato
discriminato durante una domanda di lavoro. La collaborazione
dello Stato con le organizzazioni delle parti sociali e della
società civile sottolinea la necessaria collaborazione
degli attori sociali, politici ed economici, a testimoniare che
non si tratta qui di semplici asserzioni ma di una paritaria
distribuzione delle risorse sociali.
In altre parole: così come un'economia di mercato
funzionante combatte l'abuso di una posizione economica dominante
o la concorrenza sleale, così deve anche assicurarsi che
tutti i giocatori e le giocatrici abbiano lo stesso accesso al
lavoro o ad una abitazione. Le linee guida proteggono (almeno nel
mondo del lavoro) dalla discriminazione grazie a tutti i motivi
menzionati e contenuti nell'articolo 13 del trattato della
Comunità Europea. Purtroppo mancano però le
definizioni. Attualmente si possono immaginare due scenari
diversi: o la Corte Europea definisce concetti particolarmente
problematici quali "razza", religione e cosmovisione, oppure i
paesi membri definiscono gli stessi concetti in base alle loro
diverse disposizioni nazionali (e poche disposizioni di diritto
dei popoli).
Le linee guida antirazzismo purtroppo non contengono nessun
vincolo per la creazione di uno sportello indipendente per la
lotta alla discriminazione, ma solo per uno o più posti
che offrono rapporti indipendenti, ricerche e sostegno. I
precursori europei, come la Gran Bretagna, hanno dimostrato che
uno sportello antidiscriminazione indipendente è
altrettanto importante quanto gli stessi divieti alla
discriminazione. Senza un tale sportello indipendente tutti
questi diritti non giungono ad una conoscenza diffusa né
vengono presi sul serio.
La maggiore debolezza di entrambe le tipologie di linee guida
sta nella loro "gerarchizzazione": per diverse cause di
discriminazione ci sono diversi livelli protettivi. La
discriminazione razziale e per provenienza etnica è
proibita anche per l'accesso a beni e servizi, mentre tutte le
altre forme di discriminazione sono escluse unicamente dal mondo
del lavoro. In conclusione: La discriminazione nell'accesso a
beni e servizi non è proibita quando si tratta di
discriminazione religiosa, della cosmovisione, per un handicap o
l'età o l'orientamento sessuale. Di questo passo tra breve
ci saranno anche disposizioni che definiscono in quali ambiti e
in base a quali motivazioni la discriminazione è
ammessa.
1 - Direttiva
2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, da
convertire in legislazione nazionale entro il 19 giugno
2003.
2 - Direttiva 2000/78/CE del
Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro, da convertire in legislazione nazionale
entro il 2 dicembre 2003.